Decreto legge 31.10.2025, n. 159
1. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza.
2. Ai fini del comma 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro é, altresì, autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 7.526.420 per l'anno 2026 e di euro 15.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di euro 1.470.000 per l'anno 2026 e di euro 1.860.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.346.420 per il 2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Al fine di potenziare ed efficientare la capacità amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite sono adottate le disposizioni di cui al presente comma:
a) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole «non superiore a 7.812 unità» sono sostituite dalle parole «non superiore a 7.776 unità», le parole «un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale» sono sostituite dalle parole «un numero massimo di dieci posizioni dirigenziali di livello generale» e le parole «novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle parole «cento posizioni dirigenziali di livello non generale». Al reclutamento delle unità di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Alla riorganizzazione delle strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione di un numero dei posti vacanti della dotazione organica dell'Area degli Assistenti, e delle relative facoltà assunzionali equivalente sul piano finanziario agli oneri derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni;
b) all'articolo 31, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 le parole «nel limite di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle parole «nel limite di 30 milioni di euro annui».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari ad euro 149.327 per il 2025 e ad euro 1.791.919 a decorrere dal 2026 si provvede mediante riduzione della dotazione organica dell'Area Assistenti e delle facoltà assunzionali disponibili al 31 dicembre 2024 per un importo almeno corrispondente al relativo onere.
7. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «710 unità» sono sostituite dalle seguenti: «810 unità»;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) colonnelli: 1;»;
c) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) capitani/tenenti: 8;»;
d) alla lettera d), la cifra: «271» è sostituita dalla seguente: «315»;
e) alla lettera f), la cifra: «254» è sostituita dalla seguente: «301».
8. Al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti dall'applicazione del comma 7, l'Arma dei Carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:
a) cinque unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità del ruolo ispettori e ventiquattro unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026;
b) quattro unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità del ruolo ispettori e ventitré unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 405.682 per l'anno 2026, di euro 2.575.854 per l'anno 2027, di euro 4.741.028 per l'anno 2028, di euro 5.424.288 per l'anno 2029, di euro 5.708.906 per l'anno 2030, di euro 5.804.991 per l'anno 2031, di euro 5.924.667 per l'anno 2032, di euro 5.977.082 per l'anno 2033, di euro 5.979.266 per l'anno 2034, di euro 5.980.514 per l'anno 2035, di euro 6.024.050 per l'anno 2036 e di euro 6.153.807 annui a decorrere dall'anno 2037.
10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 90.100 per l'anno 2026, di euro 143.967 per l'anno 2027, di euro 109.783 per l'anno 2028, di euro 88.200 per l'anno 2029 e di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2030.
11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a euro 495.782 per l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per l'anno 2028, euro 5.512.488 per l'anno 2029, euro 5.778.906 per l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per l'anno 2032, euro 6.047.082 per l'anno 2033, euro 6.049.266 per l'anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»