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Decreto legge 31.10.2025, n. 159

Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (G.U. 31.10.2025, n. 254)

Art. 2 - Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono inserite le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;

b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pagamento delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti: «nonché di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2.