Decreto M.I.M. 31.10.2025, prot. n. 201
1. Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, con un livello ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15.748,78 euro, possono presentare istanza di accesso alla borsa di studio, secondo modalità stabilite dalle stesse Regioni.
2. Le Regioni individuano gli importi delle borse di studio ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e gli effettivi beneficiari e ne trasmettono i relativi elenchi al Ministero a decorrere dal 31 marzo 2026 e fino al 15 giugno 2026.
3. Le borse di studio sono progressivamente erogate dal Ministero, sulla base della ricezione di ciascun elenco di cui al precedente comma 3.
4. L'effettiva erogazione delle borse di studio nei confronti dei beneficiari è disposta relativamente a ciascuna Regione con provvedimenti da emanare entro i successivi 30 giorni dal definitivo e completo invio dei singoli elenchi da parte delle Regioni, tenuto conto dei tempi occorrenti al perfezionamento degli atti attraverso il superamento delle verifiche da parte degli organi di controllo e dei controlli delle strutture informatiche coinvolte nella procedura di erogazione.
5. L'erogazione avviene secondo le modalità previste all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
6. L'avente diritto o, qualora minore, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile presso qualsiasi ufficio postale.