Decreto M.I.M. 09.10.2025, n. 2939
1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.
2. La graduatoria di cui al comma 1 è integrata per un triennio, a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con l'inserimento dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo preVisto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.
3. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le graduatorie di merito, come integrate ai sensi del comma 2, sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
5. Le graduatorie di merito, come integrate ai sensi del comma 2, hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali, come integrate ai sensi del comma 2, si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
7. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali, come integrate ai sensi del comma 2, determinata anche nelle forme di cui all'articolo 399, comma 3- quater, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.