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Decreto M.I.M. 09.10.2025, n. 2939

Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

Art. 4 - Requisiti di ammissione al concorso

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:

i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro e non oltre il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

7. Con riferimento ai titoli di accesso previsti ai commi 1 e 2, in considerazione della tempistica di conclusione da parte delle università dei percorsi di formazione iniziale del personale docente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 relativi all'anno accademico 2024/2025, possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che sono iscritti per l'anno accademico 2024/2025 ai percorsi di abilitazione di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La riserva è sciolta positivamente qualora l'abilitazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15 dicembre 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un'apposita istanza on-line. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l'esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.

8. Con riferimento ai titoli di accesso previsti al comma 4 - in considerazione della tempistica di svolgimento dei percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 - possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla normativa vigente. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15 dicembre 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un'apposita istanza on-line. Il mancato conseguimento della specializzazione entro il termine sopra indicato comporta l'esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.