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Legge 10.11.2025, n. 167

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. (G.U. 14.11.2025, n. 265)

Capo III - Deleghe al governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente

Art. 21 - Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della disciplina relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al primo periodo, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della disciplina di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191, recante disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e ai relativi decreti di attuazione, nonché della disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonché nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

b) garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;

c) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente;

d) applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilità ferroviaria definita dal diritto dell'Unione europea vigente;

e) applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;

f) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;

g) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la protezione civile e le politiche del mare e per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 3, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

5. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e ai relativi decreti di attuazione restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi di cui al comma 1.