Legge 10.11.2025, n. 167
Capo III - Deleghe al governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative in materia di disabilità, negli ambiti definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) coordinamento tra la definizione e l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità ai fini previdenziali e assistenziali, nonché coordinamento del sistema di agevolazioni lavorative in coerenza con le nozioni di condizione di disabilità, necessità e intensità dei sostegni introdotte dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
b) aggiornamento e semplificazione, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti delle persone con disabilità, dei procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito disciplinato, con particolare riguardo a quelli in materia di assistenza protesica e riabilitativa, nonché previsione dell'esonero dalla presentazione della documentazione già presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) semplificazione dei procedimenti di rilascio e utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e dell'identità digitale, garantendo piena accessibilità dei relativi servizi da parte delle persone con disabilità fisica o sensoriale, anche se prive di figure di protezione giuridica, nonché da parte delle persone con disabilità intellettiva assistite da figure di protezione giuridica, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio della delega e dell'identità digitale e per l'apposizione della firma;
d) semplificazione delle modalità di ricezione della manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici, in modo che siano comunque garantite la provenienza e la genuinità della manifestazione di volontà e fermi restando i requisiti di capacità e di forma degli atti pubblici previsti dalla normativa vigente;
e) riordino, adeguamento e aggiornamento delle sanzioni, anche penali, nelle materie oggetto di delega, secondo criteri di adeguatezza, proporzionalità e dissuasività al fine di garantire una efficace tutela della persona con disabilità, nonché riordino, adeguamento, semplificazione e aggiornamento dei procedimenti finalizzati all'adozione delle sanzioni amministrative, riconducendoli, ove possibile, al modello generale di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;
f) semplificazione degli oneri di rendicontazione gravanti sui caregiver familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al contempo rappresentano persone con disabilità beneficiarie di misure di protezione giuridica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro per le disabilità, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Il Governo completa il processo di semplificazione, riordino e riassetto di cui al comma 1 emanando, anche contestualmente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1, un regolamento recante la raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano le materie di competenza di cui al predetto comma 1, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.