Legge 10.11.2025, n. 167
Capo II - Misure volte al miglioramento della qualità della normazione
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle modalità digitali dell'attività di produzione normativa e in particolare della formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) disciplina dell'attività di produzione normativa secondo modalità digitali in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da garantire l'efficienza, la speditezza e la sicurezza del procedimento, assicurando l'autenticità e l'integrità degli atti normativi;
b) graduale superamento delle procedure e degli adempimenti analogici previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, assicurando comunque l'autenticità e l'integrità degli atti normativi anche nei casi di impossibilità di utilizzo o malfunzionamento degli strumenti digitali;
c) individuazione e disciplina delle modalità digitali di pubblicazione, di conservazione e di raccolta degli atti normativi, nel rispetto della disciplina vigente che ne dispone la pubblicazione e la raccolta, con modalità digitali, da parte del soggetto preposto alla gestione della Gazzetta Ufficiale e del portale Normattiva.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari vigenti negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo sono riunite in un regolamento unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
6. Gli organi costituzionali adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi costituzionalmente riconosciute.