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Legge 10.11.2025, n. 167

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. (G.U. 14.11.2025, n. 265)

Capo II - Misure volte al miglioramento della qualità della normazione

Art. 11 - Delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del codice dell'amministrazione digitale

1. Al fine di valorizzare e rafforzare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di semplificazione, modificazione e integrazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi;

b) garantire e rafforzare l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l'accesso ai dati e la loro disponibilità tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati nonché per la generazione e la conservazione dei documenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Si applica altresì l'articolo 2, comma 3.