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Decreto M.I.M. 14.11.2025, n. 221

Decreto concernente il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico professionale in attuazione dell'articolo 25- bis, comma 8-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127.

Art. 10 - Disposizioni operative

1. Le classi dei percorsi quadriennali di filiera non possono essere articolate con classi di altri percorsi già attivati nell'istituto scolastico statale.

2. Alle classi dei percorsi quadriennali di filiera non possono essere accolte iscrizioni di studenti che non abbiano effettuato un pregresso percorso scolastico di almeno otto anni.

3. Alle classi prime e seconde dei percorsi quadriennali dell'istruzione tecnica e professionale possono accedere gli studenti delle classi prime e seconde provenienti da percorsi quinquennali previa valutazione positiva del consiglio di classe, tenuto conto della programmazione didattica e correlazione tra il percorso quinquennale di provenienza e quello quadriennale.

4. Le istituzioni scolastiche che hanno avviato i percorsi quadriennali di cui al DM 7 dicembre 2023, n. 240 e al DM 16 dicembre 2024, n. 256 sono autorizzate ad attivare le classi prime per la stessa tipologia di percorso anche per l'anno scolastico 2026/2027 e per i successivi anni scolastici senza necessità di presentare ulteriore candidatura ai sensi del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, in caso di mancata attivazione dei percorsi successivamente all'autorizzazione.

5. Le istituzioni scolastiche, autorizzate ad attivare le classi prime sulla base di quanto previsto dal presente decreto, sono autorizzate, per la stessa tipologia di percorso, ad attivare classi prime anche per i successivi anni scolastici senza necessità di presentare ulteriore candidatura, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6.