Decreto M.I.M. 14.11.2025, n. 221
1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 25-bis, comma 8-bis, del decreto-legge n. 144/2022 inerente i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale e regolare gli adempimenti preordinati all'attivazione dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale nell'ambito dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, con il presente decreto sono definite le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la successiva autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7.
2. La filiera formativa tecnologico-professionale è finalizzata a proporre agli studenti un'offerta formativa integrata funzionale a garantire un'ampia scelta di percorsi quadriennali d'istruzione tecnica e professionale, di istruzione e formazione professionale (IeFP) quadriennali di cui al d.lgs. 226/2005, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), regolati dal decreto del Presidente del Consiglio del 25 gennaio 2008, e di specializzazione terziaria (ITS Academy), come introdotti dalla legge n. 99/2022, prevedendo il coinvolgimento e la sinergia di istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate dalle Regioni, ITS Academy, università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e altri soggetti pubblici e privati in partenariato con i rappresentanti del sistema delle imprese e delle professioni.
3. Nell'esercizio delle competenze in materia di istruzione e formazione professionale, le Regioni possono aderire alle filiere attraverso:
- la programmazione dell'offerta formativa territoriale in considerazione dei fabbisogni di competenze degli attori locali del mercato del lavoro;
- le azioni di orientamento volte a favorire la conoscenza delle filiere formative tecnologico professionali;
- l'analisi e la definizione del fabbisogno di competenze delle aziende, anche in collaborazione con gli attori del mercato del lavoro locale e i soggetti aderenti alla filiera tecnologico professionale;
- le modalità di coinvolgimento dei soggetti accreditati per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D. Lgs. n. 226/2005 e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.
4. I percorsi di studio quadriennali dell'istruzione tecnica e professionale devono assicurare agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il corrispondente profilo in uscita del quinto anno di corso, ferme restando le norme in materia di rilascio dei titoli di studio finali e di esame di maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione.