Ordinanza M.I.M. 31.03.2025, n. 67
1. I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l'USR può autorizzare l'installazione di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in modalità sincrona provvedendo alla relativa vigilanza.