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Decreto legge 14.03.2025, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 14.03.2025, n. 61)

Titolo III - Misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni

Capo I - Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni

Art. 18 - Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 891:

1) alla lettera a):

1.1) al primo periodo, dopo le parole: «da inquadrare nell'Area dei funzionari» sono inserite le seguenti: «e delle elevate professionalità», le parole: «nei limiti delle vacanze di organico» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente incremento della dotazione organica» e le parole: «dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e» sono soppresse;

1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall'anno 2025 la percentuale di cui primo periodo, può essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse alle finalità di cui alla lettera b) del presente comma. Al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una pari quota delle maggiori risorse destinate alla lettera b), è accantonata e resa indisponibile per la gestione;»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «per l'eventuale restante quota» sono inserite le seguenti «all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa» e le parole «al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione», sono sostituite dalle seguenti: «mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca, l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione».

b) dopo il comma 891, sono inseriti i seguenti:

«891-bis. Per le finalità di cui al comma 891, lettera b), per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti:

a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;

b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali.

891-ter. In relazione alle assunzioni previste dal comma 891, le amministrazioni interessate comunicano entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater. Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo può essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025 è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891.

891-quater. Il concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 891-ter, è svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 891-quater della legge 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025. Al relativo onere, pari a euro 800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. In considerazione delle attività connesse all'attuazione della nuova governance europea, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica del predetto Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento, di cui due individuate tra quelle destinate ad attività di consulenza, studio e ricerca e cinque tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche di normale complessità, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

4. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «Ai fini del monitoraggio» sono inserite le seguenti: «della nuova governance europea di cui ai regolamenti UE 2024/1263 e 2024/1264 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e alla direttiva 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, nonché del monitoraggio».

5. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 le parole: «Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo», sono sostituite dalle seguenti: «Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo». La tabella di cui all'allegato I al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 è sostituito da quella di cui all'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.