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Decreto legge 14.03.2025, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 14.03.2025, n. 61)

Titolo III - Misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni

Capo I - Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni

Art. 14 - Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie

1. Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri , a decorrere dall'anno 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Al fine di consentire una più efficiente ed efficace operatività dell'Agenzia italiana per la gioventù la dotazione finanziaria del fondo risorse decentrate è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, annualmente di 90.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

3. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) procede all'inquadramento giuridico del personale trasferito dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell'area/famiglia professionale di appartenenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, disponendo che, a far data dal predetto trasferimento, al personale di ex Area I sia attribuita la corrispondente Area A del CCNL comparto funzioni centrali-tabelle ENAC, al personale di ex Area II sia attribuita la corrispondente Area B e al personale di ex Area III sia attribuita la corrispondente Area C. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle funzioni trasferite, al medesimo personale viene riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31 dicembre 2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a cinque anni di anzianità di servizio. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, l'Agenzia provvede, a decorrere dalla data dell'inquadramento di cui al primo periodo, mediante la soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio.

4. Al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono riconosciute le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dovute per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. La liquidazione delle somme di cui al primo periodo è disposta, in relazione al personale avente diritto, entro il 31 dicembre 2026 con modalità tali da garantire il rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. A tal fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a corrispondere al proprio personale la somma nel limite massimo di euro 5.455.680 per l'anno 2025 ed euro 5.000.000 per l'anno 2026. Al relativo onere si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente, per l'anno 2025 e per l'anno 2026, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2025 ed a euro 35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.