Decreto legge 14.03.2025, n. 25
Titolo III - Misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni
Capo I - Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni
1. Al fine di garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio dell'Unione europea e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e di direttore che abbia tenuto comportamenti che determinino un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico è disposta la cessazione del rapporto di lavoro o di servizio con l'Agenzia, anche indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare. Fermo restando quanto previsto dal quarto periodo, tale cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione, anche in sovrannumero, presso il Ministero di originaria appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con salvaguardia della sola posizione giuridica maturata presso l'Agenzia. Resta in ogni caso esclusa la ricollocazione presso il contingente speciale del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e nei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia. La ricollocazione di cui al secondo periodo è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse di cui al comma 5.
4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di destituzione per motivi disciplinari recate dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al trasferimento delle risorse dal fondo alle amministrazioni interessate si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni medesime, previo utilizzo delle facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.