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Decreto legge 14.03.2025, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 14.03.2025, n. 61)

Titolo III - Misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni

Capo I - Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni

Art. 11 bis - Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro

1. Al fine di rendere più efficiente il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di favorire la tempestività delle scelte gestionali dell'Ispettorato medesimo, di adeguare la governance alle modifiche apportate dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché di potenziare il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, di legislazione sociale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di garantire una maggiore efficienza nella gestione delle nuove competenze attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresa quella al rilascio e alla gestione del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, introdotto dall'articolo 29, comma 19, del medesimo decreto-legge n. 19 del 2024, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato»;

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «non superiore a 7.846 unità» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 7.812 unità» e le parole: «ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale». A tale fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 8 unità di personale dirigenziale non generale, al cui reclutamento si provvede per il 50 per cento mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e per il restante 50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi banditi da altre amministrazioni. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere.