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Decreto legge 14.03.2025, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 14.03.2025, n. 61)

Titolo I - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni

Capo I - Disposizioni per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione e per il superamento del precariato

Art. 2 - Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione

1. Le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato di assistenti specializzati effettuate dall'Agenzia industrie difesa attraverso i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell'interno del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui al presente comma, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a rinnovare per ulteriori 12 mesi i contratti di apprendistato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel numero massimo di 44 unità. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 1.174.000 euro per l'anno 2025 e a 235.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 50 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area dei funzionari, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle procedure concorsuali di cui al presente comma, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in servizio, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al terzo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementata di 50 unità di personale dell'Area dei funzionari. A seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma, le convenzioni stipulate fra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e di euro 2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, di euro 17.500 per l'anno 2025 e di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027», le parole: «nell'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028», le parole: «nell'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029», le parole: «nell'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030» e le parole: «nell'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2031».

2-bis. Al fine di rafforzare le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, è istituito il Nucleo end of waste (NEW), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il NEW è composto da cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanità e all'ENEA, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso del diploma di laurea o di laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell'economia circolare. I cinque membri del NEW sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Ai membri del NEW, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o appartenenti al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. A ciascun membro del NEW spetta un compenso annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore a 40.000 euro.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2-ter. Per il potenziamento delle attività finalizzate alla tutela del territorio e alla gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate a utilizzare le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il reclutamento, nei limiti delle predette risorse e della vigente dotazione organica, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonché di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale itermini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2025.

3-bis. Al fine di potenziare l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) e di recuperare e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso la stessa, l'ARPA Sicilia può procedere, entro il 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e sia stato reclutato attraverso procedure pubbliche conformi a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali corrispondenti, espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, quindici mesi continuativi di servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

c) abbia conseguito una valutazione della performance positiva;

d) sia in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello relativo al titolo di studio, previsti a legislazione vigente per l'assunzione nella pubblica amministrazione e per l'accesso alla qualifica di inquadramento.