Decreto M.I.M. 19.03.2025, n. 58
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e in particolare l'art. 27, comma 3, sulla determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per ciascun anno di scuola secondaria da assumere come limite entro cui i docenti debbono operare le proprie scelte;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 15, comma 3, lett. c), recante misure atte a contenere il costo dei libri scolastici, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il quale prevede, tra l'altro, che i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata;
Visto, altresì, l'articolo 15, comma 2, del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 nella parte in cui prevede che "la delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123";
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221", e in particolare l'articolo 11, con il quale, a partire dal 1° settembre 2013, è stata disposta l'abrogazione dell'obbligo di adozione dei testi scolastici con cadenza pluriennale;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 di adozione del "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 di adozione del "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 rubricato "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi di istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto interministeriale 23 agosto 2019, n. 766 recante "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 24 maggio 2018, n. 92, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze";
Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, contenente "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88";
Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, di adozione delle "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno";
Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2012, recante "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale";
Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211 concernente il "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 di adozione del "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 concernente il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89";
Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione la promozione e la tutela del made in Italy" ed in particolare l'art. 18, con il quale è stato istituito, nell'ambito del sistema dei licei, il percorso del made in Italy;
Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 5, con il quale viene istituito un nuovo insegnamento da impartire in una delle classi del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, e l'articolo 6, rubricato "contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi";
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2012, n. 43, con il quale sono stati fissati i tetti di spesa per le classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'anno scolastico 2012/2013;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 settembre 2013, n. 781 e, in particolare, l'articolo 3, nella parte in cui prevede che, qualora la dotazione libraria necessaria sia composta da libri in versione mista, i tetti di spesa sono ridotti del 10%, mentre nell'ipotesi in cui la dotazione libraria necessaria sia composta esclusivamente da libri in versione digitale, i tetti di spesa determinati sono ridotti del 30%;
Considerato che il libro di testo, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del citato decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve sviluppare i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e può essere realizzato in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni;
Ritenuto di dover considerare nella determinazione del tetto di spesa l'introduzione dell'insegnamento di "geografia generale ed economica" prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128;
Ritenuto di dover provvedere, nell'ambito degli istituti tecnici settore tecnologico ad indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria», alla definizione del tetto di spesa in relazione al sesto anno istituito ai fini del conseguimento della specializzazione di «Enotecnico» ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 e del decreto interministeriale 24 aprile 2012;
Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera c) del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata;
Considerato che il tasso di inflazione programmata per l'anno 2025 (fonte Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro) è pari all'1,8%;
Ritenuto opportuno, in ragione del mutato assetto dell'attuale ordinamento scolastico rispetto al quadro normativo vigente per l'anno scolastico 2012/2013, di indicare nell'Allegato 2 al presente decreto tutti i vigenti nuovi indirizzi e percorsi di studio;
Ritenuto, pertanto, di definire i tetti di spesa della dotazione libraria, applicando ai tetti di spesa di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2012, n. 43 il tasso di inflazione programmata stabilito per l'anno 2025;
Ritenuto, altresì, di dover definire i tetti di spesa della dotazione libraria della scuola secondaria di secondo grado per tutti i percorsi di studio vigenti e per ogni anno di corso;
DECRETA