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Delibera ANAC 07.05.2025, n. 192

Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'annualità 2024.

Premessa

Con il presente documento sono fornite indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In particolare, il documento illustra gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione per le diverse tipologie di enti, pubblici e privati, e fornisce prime indicazioni sulle modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, distinguendo la fase di rilevazione da quella eventuale di monitoraggio.

Il documento sostiene, inoltre, il ruolo dell'OIV o altro organismo analogo, quale soggetto individuato all'interno dell'organizzazione di ogni amministrazione per attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nell'ambito delle concrete iniziative intese a promuovere la trasparenza pubblica quale principale misura di prevenzione di fenomeni corruttivi e strumento di miglioramento dei processi gestionali e di erogazione dei servizi rivolti al cittadino.

Nel documento vengono, infine, date prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2025 anche sulla base dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni e tenuto conto del contesto normativo di riferimento di cui segue breve sintesi.

L'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione il compito di controllare «l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza». Il comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo riconosce, inoltre, all'ANAC la possibilità di chiedere all'OIV «ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente».

Anche il d.lgs. 97/2016 ha rafforzato il ruolo degli OIV, ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione, prevedendo a tal fine che l'OIV possa chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.

Con la determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, l'Autorità ha adottato le «Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013.

Successivamente, con determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'Autorità ha approvato le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» fornendo indicazioni ai soggetti interessati sull'attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

Da ultimo, il Legislatore, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio per il 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, ha stabilito che "Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti".

Allo scopo di verificare l'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità ha individuato alcune categorie di dati, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, e previsto l'attestazione degli stessi da parte degli OIV o organismi con funzioni analoghe, entro scadenze che assicurano ai medesimi soggetti un tempo idoneo alla migliore organizzazione delle correlate attività di rilevazione, monitoraggio e pubblicità.

La verifica della corretta pubblicazione dovrà riguardare l'effettiva corrispondenza dei dati pubblicati nelle forme e nei contenuti indicati sia dalle norme primarie che da eventuali ulteriori atti (regolamenti e atti di indirizzo) adottati dai singoli enti.

Il documento di attestazione ha ad oggetto anche la verifica di assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del d.lgs. 33/2013) che assicura, in concreto, la trasparenza amministrativa e la effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

 

1. Ambito soggettivo di applicazione

1.1. Pubbliche amministrazioni

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «pubbliche amministrazioni» (di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013), ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012.

Le pubbliche amministrazioni sono quelle per le quali l'Autorità, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha fornito le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

Per «pubbliche amministrazioni» l'art. 2-bis citato intende tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ai sensi del presente atto sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, limitatamente agli obblighi di pubblicazione "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti, secondo le indicazioni fornite con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 "Delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali".

Ai fini della predisposizione della relativa attestazione, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate», segnalando anche agli OIV «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».

 

1.2. Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025 gli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società e degli enti indicati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ovvero:

a) enti pubblici economici;

b) società in controllo pubblico, con l'esclusione di quelle quotate;

c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Si tratta degli enti e delle società ai quali l'Autorità ha fornito indicazioni sull'attuazione della normativa con la determinazione n. 1134/2017. Nella determinazione sono stati indicati gli obblighi di pubblicazione che gli enti/società suddetti sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità.

Ai fini della predisposizione dell'attestazione gli OIV o altri soggetti con funzioni analoghe si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate», segnalando anche agli OIV, o agli organismi con funzioni analoghe, «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».

 

1.3. Società a partecipazione pubblica non di controllo

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all'art. 2-bis, co. 3, primo periodo del d.lgs. 33/2013. Nella determinazione n. 1134/2017, al § 3.3.2, è stato specificato che, ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee, è opportuno che dette società prevedano una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestarne l'assolvimento.

Con la medesima determinazione, l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che le società sono tenute ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2.3.2 e 3.3.). Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo predispongono la relativa attestazione.

1.4. Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013)

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni.

Nella determinazione n. 1134/2017 l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa da parte dei soggetti sopra richiamati e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che essi sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2. 3.3.).

Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV di detti enti privati predispongono la relativa attestazione.

 

2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione

Agli OIV o agli organismi o agli altri soggetti con funzioni analoghe è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di verifica su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

Quale regola generale, nel caso in cui l'ente, pubblico o privato, sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT ovvero RT nei casi in cui la funzione è disgiunta (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni nel campo note della sezione "Dati generali" delle schede.

L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31 maggio 2025.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1

1) Consulenti e collaboratori (art. 15 d.lgs. n. 33/2013; art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001)

2) Personale (artt. 10,14,16,17,18, e 21 d.lgs. n. 33/2013; art. 20, d.lgs. n. 39/2013)

3) Bandi di concorso (art. 19 d.lgs. n. 33/2013)

4) Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. n. 33/2013; artt. 23 e 28 d.lgs. n. 36/2023, delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 come integrata e modificata dalla delibera ANAC n. 601/2023)

5) Bilanci (art. 29 d.lgs. n. 33/2013)

6) Informazioni ambientali (art. 40 d.lgs. n. 33/2013)

7) Interventi straordinari di emergenza (art. 42 d.lgs. n. 33/2013)

8) Altri contenuti / Prevenzione della corruzione (l. 190/2012, d.lgs. 39/2013, dl 80/2021, DPR 81/2022);

b) Per gli enti e le società in controllo pubblico di cui al paragrafo 1.2.

1) Consulenti e collaboratori (art. 15-bis d.lgs. n. 33/2013)

2) Personale (artt. 14, 16,17,18 e 21 d.lgs. n. 33/2013; art. 20, d.lgs. n. 39/2013)

3) Enti controllati (art. 22 d.lgs. n. 33/2013)

4) Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. n. 33/2013; art. 28 d.lgs. n. 36/2023, delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 come integrata e modificata dalla delibera ANAC n. 601/2023)

5) Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 d.lgs. n. 33/2013)

6) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31 d.lgs. n. 33/2013)

7) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33 e 36 d.lgs. n. 33/2013)

8) Altri contenuti - Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012)

c) Per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al paragrafo 1.3.

1) Attività e procedimenti (art. 35 d.lgs. n. 33/2013)

2) Bilanci (art. 29 d.lgs. n. 33/2013)

3) Servizi erogati (art. 32 d.lgs. n. 33/2013 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

4) Altri contenuti / Accesso civico (art. 5 e Del. 1309/2016 - Linee Guida Anac);

d) Per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013) di cui al paragrafo 1.4

1) Attività e procedimenti (art. 35 d.lgs. n. 33/2013)

2) Bilanci (art. 29 d.lgs. n. 33/2013)

3) Servizi erogati (art. 32 d.lgs. n. 33/2013e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

4) Altri contenuti / Accesso civico (art. 5 d.lgs. n. 33/2013e Del. 1309/2016 - Linee Guida Anac)

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La scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell'ANAC sulle attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali.

In particolare, la scelta della sottosezione "Bandi di gara e contratti" è connessa alla opportunità di verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione nel primo anno di entrata in vigore del nuovo codice, laddove sono state rilevate criticità nella mancata/incompleta digitalizzazione delle procedure di gara e relativa trasmissione dei dati alla BDNCP. Nel rinviare sul punto alle indicazioni fornite nelle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 come integrata e modificata dalla delibera ANAC n. 601/2023, si auspica la massima collaborazione tra gli OIV e gli RPCT ai fini di un controllo sulla completezza dei dati riferiti alle gare di appalto.

L'Autorità ha, inoltre, ritenuto opportuno proseguire - in continuità con lo scorso anno - per le Pubbliche Amministrazioni una verifica da parte degli OIV sui dati della sottosezione "Consulenti e collaboratori", ritenendo particolarmente rilevante il rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa di riferimento, soprattutto con riguardo alle attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

La scelta della sottosezione "Personale" per gli Enti di cui ai paragrafi 1.1. e 1.2. è stata dettata dalla rilevanza delle informazioni ivi contenute per gli stakeholders, nonché dalla opportunità di effettuare uno specifico controllo sulle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità per i titolari di incarichi dirigenziali. Quanto, infine, alla sottosezione "Informazioni ambientali", la stessa è stata individuata alla luce delle risultanze della vigilanza in materia di trasparenza, dal momento che i relativi obblighi spesso non risultano correttamente o compiutamente adempiuti.

 

3. Ambito temporale di riferimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione

Per l'anno 2025, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 31 maggio 2025, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, avranno cura di verificare i dati, documenti e informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione, individuati dall'Autorità nella presente delibera, di pertinenza dell'anno 2024.

Si tratta, nello specifico, di dati documenti ed informazioni prodotti, adottati, approvati o da approvare per vincolo normativo o di organizzazione interna al 31 dicembre 2024.

Il termine per verificare la corretta pubblicazione è stato individuato al 31 maggio 2025 al fine di tenere in considerazione le diverse tempistiche di pubblicazione eterogenee rispetto all'oggetto di pubblicazione.

 

4. Fase di rilevazione: modalità di svolgimento, data di rilevazione, pubblicità

La fase di rilevazione riguarda tutti gli enti, pubblici e privati, tenuti all'attestazione sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Per l'anno 2025, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano l'applicazione web "Attestazioni OIV" disponibile al seguente link del sito web dell'Autorità:

https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-degli-oiv-in-materia-di-assolvimento-agli-obblighi-di-pubblicazione.

L'accesso alla suddetta applicazione è possibile, previa registrazione dell'utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità, con successiva richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l'ente ne risulti provvisoriamente sprovvisto, con identificazione, in tale evenienza, del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione.

Con la stessa utenza è possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'utilizzo dell'applicativo permette di documentare - mediante specifica scheda - per ciascun dato, documento e informazione oggetto di attestazione, i seguenti indicatori di qualità: 1) la pubblicazione; 2) la completezza di contenuto; 3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) l'aggiornamento; 5) il formato.

A ciascun tipo di indicatore è associata una scelta di opzioni prestabilite idonee a documentare l'esito della verifica effettuata.

Occorre evidenziare in proposito che la verifica OIV deve essere estesa anche agli atti non pubblicati in quanto non prodotti o parzialmente prodotti nonostante ricorresse l'obbligo della loro produzione.

Per tutti gli indicatori di qualità, è prevista l'opzione "Non Applicabile" nei casi in cui la fattispecie collegata alla pubblicazione non ricorre all'interno dell'ente (es. dati su immobili di proprietà se l'ente non dispone di un immobile di proprietà; consulenze nell'anno 2024, nel caso in cui l'ente non abbia affidato incarichi).

È utile precisare al riguardo che l'OIV, o altro soggetto con funzioni di attestazione, avrà cura in dette situazioni di segnalare all'ente, nei casi in cui non sia stato già effettuato, di riportare nella sotto-sezione oggetto di verifica i casi di non ricorrenza con apposita dicitura di esclusione (es. "L'ente non possiede immobili di proprietà" o "L'ente nell'anno 2024 non ha conferito incarichi di consulenza"; ciò al fine di restituire al cittadino, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", una informazione corretta.

Per le verifiche sull'indicatore di pubblicazione, inteso ad accertare l'avvenuta pubblicazione del dato, le opzioni fornite dal servizio web sono: 1) Non pubblicato; 2) Pubblicato ma non in sezione "Amministrazione trasparente"; 3) Pubblicato in sezione "Amministrazione trasparente".

Per le verifiche sugli indicatori di completezza di contenuto, completezza rispetto agli uffici o soggetti, aggiornamento e apertura formato, le opzioni fornite dal servizio web, intese a misurare il grado di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, sono: 1) 0%; 2)1% - 33%; 3) 34%-66%; 4) 67% - 99%; 5) 100%.

L'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2025, deve essere pubblicata da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» entro il 15 luglio 2025.

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV, avrà cura di assumere le iniziative (misure di trasparenza) utili a superare le criticità segnalate dagli OIV, ovvero migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili, e predisporre, nel caso di ottemperanza, nota di avvenuto adeguamento, da pubblicare tempestivamente nella medesima sotto-sezione di Amministrazione Trasparente riguardante l'attestazione OIV di rilevazione al 31 maggio 2024 (AT/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/OIV/Atti degli OIV).

Quanto precede permette di evidenziare l'importanza dell'attività di collaborazione fra RPCT ed OIV allo scopo di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Al riguardo, pertanto, è di immediata evidenza la necessità di evitare sovrapposizioni o cumuli di competenze in capo ad un'unica persona dei ruoli di RPCT e OIV, se non nei casi, di durata temporanea e per ragioni straordinarie, di assenza di OIV, o organismo con funzioni di attestazione, all'interno un ente.

Per quanto precede e allo scopo di dare un concreto ausilio all'attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e permettere una ordinata organizzazione e raccolta degli esiti delle verifiche condotte dagli OIV o organismi con funzioni analoghe dei differenti enti, l'applicazione web fornita dall'Autorità permette all'utente OIV:

- di documentare a partire dal 3 giugno 2025, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025;

- di convalidare le verifiche e predisporre il relativo documento di attestazione;

-di estrarre tutti i documenti utili - attestazione e scheda delle verifiche - ai fini della loro pubblicazione, entro il 15 luglio 2025, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

L'Autorità renderà disponibili le istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo ed ogni altro documento utile allo svolgimento dell'attività di attestazione e organizzazione degli esiti delle verifiche effettuate, inclusi i files Excel di sostegno all'attività di verifica.

La comunicazione ad ANAC dei dati delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2025 e della relativa attestazione deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicativo web. Ogni altra modalità utilizzata non sarà ritenuta valida.

 

5. Fase di monitoraggio: modalità di svolgimento, data di rilevazione, pubblicità

La fase di monitoraggio è eventuale e riguarda esclusivamente gli enti per i quali gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, nella fase di rilevazione al 31 maggio 2025, hanno evidenziato, nella scheda di rilevazione fornita nell'applicativo web, il mancato raggiungimento del 100% (grado di pieno assolvimento) su tutti gli indicatori di qualità, ossia 1) pubblicazione;

2) completezza di contenuto 3) completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) aggiornamento; 5) formato.

I punteggi attribuiti nella scheda di rilevazione inferiori al 100% nei diversi indicatori, anche in uno solo di essi, rilevano situazioni di carenze o criticità, non assolte entro il temine di pubblicazione dell'Attestazione di rilevazione del 15 luglio 2025, che richiedono misure di adeguamento da parte dell'Ente.

Gli OIV, o organismi con funzioni analoghe, in tali evenienze, ossia quelle nella quali il punteggio attribuito è inferiore al 100% (anche in uno solo dei diversi indicatori), a partire dal 16 luglio 2025, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando entro il 30 novembre 2025 il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata scheda di rilevazione (punteggi attribuiti inferiori al 100%); le verifiche, condotte sugli obblighi oggetto di attestazione, riguarderanno i medesimi indicatori esaminati in fase di rilevazione, ossia 1) la pubblicazione; 2) la completezza di contenuto 3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) l'aggiornamento; 5) il formato.

Allo scopo, i suddetti organismi, già a partire dal 16 luglio 2025, potranno utilizzare l'applicativo web fornito dall'Autorità per annotare gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda e aggiornare i valori attribuiti in fase di rilevazione, alla luce delle iniziative di adeguamento adottate dall'Amministrazione; ciò al fine di dare tempestiva definizione alla attività di monitoraggio nei casi in cui l'Amministrazione abbia prontamente assicurato il superamento delle criticità rilevate e l'assolvimento pieno degli obblighi di pubblicazione riferiti all'anno 2024.

L'Autorità auspica che le iniziative di adeguamento volte al pieno assolvimento degli obblighi di pubblicazione, che comportano la verifica della effettiva corrispondenza tra gli atti prodotti dalla amministrazione e la relativa pubblicazione nelle forme e nei contenuti richiesti dalla normativa e dalle disposizioni adottate dall'ente in materia di prevenzione della corruzione, sia avviata fin da subito, successivamente alla attestazione OIV di accertamento di carenze.

Nei casi di perdurante inadempienza, ovvero in tutte le situazioni in cui le iniziative di integrazione o adeguamento della sezione "Amministrazione Trasparente" sulle sotto-sezioni oggetto di attestazione non hanno superato, entro il termine del 30 novembre 2025, le criticità o carenze emerse in fase di rilevazione, gli OIV, o altri organismi con funzioni analoghe, elencano nel dettaglio e per ciascuna sotto-sezione, mediante l'utilizzo di una specifica funzione attivata nel servizio web fornito dall'Autorità, i dati, documenti e informazioni per i quali l'Ente non ha provveduto a dare pubblicazione obbligatoria.

Alla luce di tale attività, il servizio web consente, a partire dal 1 dicembre 2025, la compilazione e l'estrazione, ai fini del suo successivo utilizzo, di un documento contenente l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza (in seguito elenco inadempienze) rilevate nel dettaglio alla data del 30 novembre 2025.

L'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell'eventuale elenco delle inadempienze, compilate tramite il servizio web fornito dall'Autorità, è pubblicata a cura del RPCT, entro il 15 gennaio 2026, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione».

La comunicazione ad ANAC dei dati delle verifiche di monitoraggio e della relativa attestazione deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicativo web. Ogni altra modalità utilizzata non sarà ritenuta valida.

Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, nonché del rispetto delle scadenze indicate, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni.

L'applicativo OIV fornito dall'Autorità potrà essere utilizzato per la compilazione delle schede di rilevazione e di monitoraggio e la predisposizione delle relative attestazioni, anche oltre le scadenze stabilite nel presente documento, ai fini dell'adempimento tardivo, di cui sarà data evidenza con la data di attestazione. L'OIV, o organismo con funzioni analoghe potrà, in aggiunta e in forma libera, chiedere la pubblicazione nella sotto- sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento.

 

6. Elenco delle inadempienze e regime di responsabilità

Con l'elenco delle inadempienze, l'OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, individua nel dettaglio i dati, documenti ed informazioni delle sotto-sezioni oggetto di attestazione per i quali non è stata data pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.

L'OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, segnala all'organo di indirizzo politico dell'ente e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, l'elenco delle inadempienze con evidenza dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità connesse all'inosservanza.

Si richiama, inoltre, l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 46 del d.lgs. 33/2013 in base alle quali l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

L'Anac potrà utilizzare l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza, predisposto dall'OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, accessibile nel servizio web, per contestare agli enti inadempienti la violazione delle norme sulla trasparenza degli obblighi oggetto di attestazione e chiedere conto delle iniziative assunte.

 

7. Attività di vigilanza dell'A.N.AC.

7.1. Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza

L'Autorità vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali delle amministrazioni, degli enti e delle società tenuti all'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013.

 

7.2. Vigilanza d'ufficio

L'Autorità potrà verificare nei siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all'applicazione del presente atto l'avvenuta pubblicazione, entro le date previste, del Documento di attestazione, completo della relativa Scheda delle verifiche, dell'OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe, ed esaminarne i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.

L'Autorità, inoltre, terrà conto dei valori esposti nelle Schede di rilevazione e di monitoraggio, acquisite tramite applicativo web, nello svolgimento di analisi che potranno essere effettuate nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

L'Autorità si riserva, inoltre, di segnalare, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013, agli organi di indirizzo delle amministrazioni/enti/società interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall'ANAC rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente».

 

7.3. Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza

All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe.

Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

Per maggior chiarezza, si riepiloga di seguito la tempistica dei diversi adempimenti.

 

Fase Chi Cosa Quando
Fase di rilevazione degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025 OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe Compila, tramite l'applicativo web, la scheda di rilevazione al 31 maggio 2025 e la relativa attestazione con evidenza del grado di assolvimento agli obblighi di pubblicazione A partire dal 3 giugno 2025
RPCT Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di rilevazione e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe Entro il 15 luglio 2025
Fase di monitoraggio con pieno superamento delle carenze rilevateal 31maggio 2025 OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe In caso di pieno superamento delle carenze rilevate al 31 maggio 2025, compila tramite l'applicativo web la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione, dichiarando così un grado di assolvimento pari al 100% A partire dal 16 luglio 2025
RPCT Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe
Fase di monitoraggio con perdurante inadempimenti agli obblighi di pubblicazione al 30 novembre 2025 OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe In caso di inadempienze ancora in essere al 30 novembre 2025, utilizza l'applicativo web per compilare la scheda di monitoraggio, predisponendo in aggiunta l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza A partire dal 1 dicembre 2025
RPCT Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di monitoraggio, l'elenco inadempienze e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe Entro il 15 gennaio 2026