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Nota M.I.M. 09.07.2025, prot. n. 157048

Anno scolastico 2025/2026 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

In relazione all'oggetto si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a.s. 2025/2026.

 

1. Personale docente: conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato. (procedure di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44)

 

1.1 Generalità

L'articolo 14, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha esteso fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Pertanto, anche per l'anno scolastico 2025/2026, è prevista una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno e nei relativi elenchi aggiuntivi.

In attuazione del quadro normativo sopra richiamato, è stato adottato il Decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111 (d'ora in avanti, "Decreto ministeriale"). Per effetto di tale disposizione, gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell'apposita sezione della piattaforma a tale scopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno, o nei relativi elenchi aggiuntivi, unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" - "Informatizzazione nomine supplenze". Le relative funzioni sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 17 luglio (ore 10.00) e il 30 luglio 2025 (ore 14.00). Attraverso la medesima funzione gli aspiranti presentano istanza di partecipazione alla procedura per il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell'Ordinanza ministeriale, nonché per le conferme su posto di sostegno secondo quanto disciplinato dal decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025. Si rinvia all'apposita guida operativa predisposta dal gestore del sistema informatico in merito all'utilizzo della piattaforma e alla modalità di inserimento delle istanze.

La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. L'eventuale disponibilità derivante per effetto di rinuncia non determina il rifacimento delle operazioni.

La mancata presentazione dell'istanza o la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 (d'ora in poi "Ordinanza ministeriale"), nonché, ricorrendone le condizioni, alle procedure di conferma su posto di sostegno di cui al decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.

 

1.2 Effettuazione della fase provinciale

Prima dell'elaborazione delle assegnazioni degli incarichi a tempo determinato di cui al Decreto ministeriale, gli uffici provvedono alla pubblicazione del contingente destinato alla procedura e delle relative sedi, all'esito di tutte le procedure di reclutamento a tempo indeterminato di cui all'annuale decreto ministeriale concernente le immissioni in ruolo del personale docente.

La procedura, gestita con il supporto del sistema informativo, si articola nelle seguenti fasi:

- gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno;

- gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno o dei relativi elenchi aggiuntivi. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all'interno del comune o del distretto e? effettuato sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico;

- gli USR procedono alla pubblicazione degli esiti delle individuazioni e ne danno diretta comunicazione agli interessati nell'area riservata del sistema informativo;

- i candidati risultati assegnatari di una sede scolastica esprimono la volontà di accettare entro 5 giorni dall'assegnazione, a pena di decadenza dall'incarico conferito, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell'assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto; in assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità sopra riportate, i candidati saranno considerati rinunciatari. Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione;

- gli Uffici possono procedere a surroghe di eventuali rinunciatari inderogabilmente prima dell'apertura della presentazione delle istanze interprovinciali di cui al punto 1.3.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto 3-quater, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazione dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, l'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni o, comunque, entro il 1° settembre qualora l'assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito.

Secondo la previsione del suddetto articolo, penultimo capoverso, "L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento". A norma dell'articolo 4, comma 3, del Decreto ministeriale, la medesima preclusione al conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, è determinata dall'assegnazione della sede, a prescindere dall'eventuale rinuncia alla stessa; pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una sede nell'ambito della presente procedura non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti "interpelli" disciplinati dall'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale, né potranno accedere alla procedura di conferma su posto di sostegno di cui al punto 2 della presente nota.

 

È opportuno segnalare che anche il personale scolastico già di ruolo che abbia superato il periodo di prova con decorrenza 01/09/2024 o precedenti, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame - nei limiti previsti dagli articoli 47[1] e 70[2] del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024 - nonché all'attribuzione delle supplenze di cui ai successivi punti 2 e 3. Non hanno titolo a partecipare alla procedura gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in quanto in attesa del conseguimento/riconoscimento del titolo di specializzazione.

Non hanno altresì titolo a partecipare i docenti tenuti allo svolgimento dell'anno di prova.

Si ricorda, infine, che i docenti assunti su posto di sostegno sulla base della procedura di cui al Decreto ministeriale, possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.

 

1.3 Effettuazione della fase interprovinciale

All'esito della procedura sopra descritta, gli Uffici pubblicano sui rispettivi siti internet istituzionali le sedi rimaste vacanti in ogni grado di scuola, a seguito dell'esaurimento della relativa GPS, entro il 13 agosto 2025.

I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari per mancata presentazione dell'istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno, possono presentare istanza telematica per partecipare all'assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS. A tal fine, nell'istanza gli aspiranti dovranno indicare la provincia (o più province di una medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per la quale intendono partecipare alla procedura e le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare alla procedura.

 

Le funzioni per la presentazione delle istanze sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 14 agosto (ore 10.00) e il 19 agosto (ore 9.00). Stante quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto ministeriale n. 111 del 2024, a decorrere dalla data di apertura delle istanze per la fase interprovinciale non è più possibile per gli Uffici territoriali procedere a surroghe a fronte di eventuali rinunce pervenute rispetto alle assegnazioni provinciali effettuate.

Il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l'elenco di coloro che hanno presentato istanza, graduati sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS della provincia di iscrizione. Ciascun Ufficio interessato dalla procedura, prima di procedere all'elaborazione informatizzata dell'assegnazione della provincia/tipologia di posto, pubblica l'elenco di cui al periodo precedente, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali. Una volta assegnata la provincia, ciascun Ufficio territoriale procede all'assegnazione delle sedi con procedura informatizzata.

 

L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito. L'accettazione espressa della sede preclude sia la partecipazione alle operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui al punto 2 della presente nota, sia il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS, nonché la possibilità di partecipare alla procedura cosiddetta "di interpello" di cui al punto 3.1 della presente nota. A norma dell'articolo 4, comma 8, del Decreto ministeriale, nell'ambito della procedura interprovinciale la medesima preclusione al conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, è determinata dall'assegnazione della provincia, a prescindere dall'eventuale rinuncia alla stessa o alla sede assegnata; pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una provincia diversa da quella di inserimento nelle GPS non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti "interpelli" disciplinati di cui al punto 3.1 della presente nota.

La mancata presentazione dell'istanza o la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, di cui ai punti 2 e 3 della presente nota.

 

2. Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026

Completate tutte le operazioni per il conferimento di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzati al ruolo, ivi compresa la procedura di cui al punto 1, nonché tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, gli uffici procederanno con le operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui al Decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.

A norma dell'articolo 3 del Decreto ministeriale n. 32 del 2025, sono confermabili i docenti che, nell'a.s. 2024/25 stiano svolgendo una supplenza fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2025) o l'abbiano svolta fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025), in quest'ultimo caso anche su spezzone orario. Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per quanto attiene ai docenti privi di specializzazione, ulteriore prerequisito necessario per la partecipazione alla procedura è l'essere stati individuati dalla seconda fascia delle GPS di sostegno del relativo grado o dallo scorrimento incrociato delle graduatorie provinciali di posto comune.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. Istruttoria da parte del dirigente scolastico.

Con nota n. 123954 del 29 maggio 2025 sono state fornite le relative indicazioni operative. Una volta acquisita a sistema la positiva conclusione dell'istruttoria relativa alla confermabilità del docente, il dirigente scolastico potrà intervenire esclusivamente per rettificare errori materiali o per annullare la comunicazione a fronte dell'accertamento di fatti o situazioni che inficino l'esito dell'istruttoria stessa (per esempio, il trasferimento in altra istituzione scolastica dell'alunno per il quale si chiede la conferma del docente).

2. Espressione di volontà da parte del candidato.

I docenti inseriti nella platea dei confermabili sulla base della procedura di cui al punto precedente, nell'ambito della compilazione dell'istanza POLIS "Informatizzazione nomine supplenze" di cui al punto 1.1. della presente nota, esprimeranno la volontà di accettare o non accettare l'eventuale conferma al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla disciplina contenuta nel decreto ministeriale n. 32 del 2025. Qualora esprima la volontà di accettare, l'aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2026/fino al 30 giugno 2026 su posto intero/fino al 30 giugno 2026 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento). L'espressione di volontà da parte del docente in questa fase è definitiva e vincolante; pertanto, qualora ricorrano tutte le condizioni previste per la conferma, il docente sarà confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso il cosiddetto "interpello" di cui all'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale. Qualora esprima la volontà di non accettare, l'aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto.

Si evidenzia che, ai fini della verifica della nominabilità da parte dell'Ufficio competente, è necessario che l'aspirante compili anche la sezione dell'istanza finalizzata al conferimento delle supplenze.

3. Verifica da parte degli uffici territoriali.

Concluso l'inserimento a sistema delle istruttorie condotte dai dirigenti scolastici, gli Uffici verificheranno la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 32 del 2025.

A seguito dell'acquisizione delle istanze da parte degli interessati e della ricognizione dell'intera platea dei posti disponibili per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e tutte le tipologie di posto, attraverso un'apposita procedura informatizzata gli Uffici verificheranno la nominabilità dei docenti che hanno espresso la volontà di essere confermati.

Qualora, all'esito dell'elaborazione del sistema informativo, l'Ufficio accerti il diritto alla nomina dell'aspirante nell'ambito del contingente complessivo dei posti disponibili per l'anno scolastico 2025/2026, verificherà la sussistenza di una disponibilità, coerente con le tipologie di contratto cui l'aspirante si è dichiarato interessato, nella scuola di potenziale conferma. Qualora dalla verifica risulti che nella medesima istituzione scolastica sussistono tutte le condizioni per la confermabilità per più aspiranti, gli stessi saranno presi in considerazione secondo l'ordine previsto dall'articolo 12, commi da 7 a 9, dell'Ordinanza ministeriale. Nel caso dei docenti specializzati che nell'a.s. 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in provincia diversa rispetto a quella di inserimento in GPS, la nominabilità si considererà accertata qualora all'esito dell'elaborazione del sistema informativo residuino posti di sostegno non assegnati sul medesimo grado per il quale si richiede la conferma.

Al positivo esito della verifica, gli uffici adottano un formale provvedimento di conferma, inderogabilmente entro il 31 agosto 2025. Conseguentemente, al docente confermato viene inibita la partecipazione alle procedure di conferimento delle supplenze, fatto salvo il diritto al completamento, nel caso di conferma su uno spezzone orario, nell'ambito del conferimento delle supplenze a livello provinciale. La conferma su spezzone dei docenti specializzati che nell'a.s. 2024/2025 hanno svolto servizio su posto di sostegno mediante la procedura di cui all'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale, e nell'anno scolastico 2025/2026 non sono inseriti nelle graduatorie della provincia in cui sono confermati non dà diritto a completamento.

Alla procedura di conferma può partecipare, esclusivamente per posto intero, anche il personale con contratto a tempo indeterminato che nell'a.s. 2024/2025 sia stato assegnatario di un posto di sostegno ex art. 47 o 70 del CCNL e che nell'a.s. 2025/2026 intenda fruire del medesimo istituto contrattuale.

 

3. Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 sarà disposto secondo le seguenti tipologie di supplenza:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'Ordinanza ministeriale. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza ministeriale. A tal fine, al termine di ciascun turno di nomina, gli Uffici comunicano immediatamente alle Istituzioni scolastiche di competenza le graduatorie esaurite, attraverso l'apposito report fornito dal sistema informativo, indicando altresì la data presunta per l'elaborazione del successivo turno di nomina. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS; a tal fine, gli aspiranti presentano l'istanza per la scelta delle sedi con la modalità e le tempistiche previste al punto 1.1 della presente nota. Nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto, il destinatario della supplenza è individuato dal dirigente scolastico.

In previsione di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, i posti vacanti destinati all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono stati resi indisponibili per le nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 e assegnati sulla base delle graduatorie di istituto.

A tal fine, i Dirigenti Scolastici stipuleranno con gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di istituto contratti a tempo determinato di tipologia N11 - supplenza fino al termine delle attività didattiche caratterizzata, sul sistema informativo, con "applicazione D.L. 45/2025". Tale caratterizzazione vincola la data fine del contratto al 31/12/2025 e reca la clausola di risoluzione del contratto qualora sia individuato l'avente titolo. Si rammenta che, qualora il posto vacante sia strutturato nella forma della cattedra orario esterna, la supplenza dovrà essere conferita da parte della sede principale.

Al fine di tutelare la continuità didattica, qualora entro il 31 dicembre 2025 non venga individuato il vincitore di concorso in qualità di avente diritto, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 5, 7 e 9, dell'ordinanza ministeriale, sussistono le condizioni per applicare ai docenti già in servizio l'istituto della conferma di cui all'articolo 13, comma 12, della medesima ordinanza. Al riguardo, il contratto a tempo determinato di tipologia N11, già in essere, potrà essere prorogato con la caratterizzazione, sul sistema informativo, "conferma nomine in attesa avente titolo ex D.L. 45/25". Tale caratterizzazione vincola la data inizio del contratto al 01/01/2026 e la data fine non oltre il 30/06/2026.

I docenti cui è stata conferita la supplenza ai sensi dall'art. 2, comma 4 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, rimangono comunque convocabili sia dalle graduatorie provinciali che dalle graduatorie di istituto, secondo la disciplina prevista dall'Ordinanza ministeriale.

 

Il personale scolastico di ruolo, che partecipa alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi degli articoli 47 e 70 del CCNL vigente, è tenuto ad indicare, nell'istanza informatizzata della scelta delle sedi, solamente i posti interi; i docenti con contratto a tempo indeterminato che, avendo superato il periodo di prova, a norma dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, partecipano alla procedura per il conferimento delle supplenze, non possono essere destinatari di contratti a tempo determinato sulla medesima classe di concorso o sulla medesima tipologia di posto di titolarità.

Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell'Ordinanza ministeriale e, per quanto riguarda le sanzioni, all'articolo 14 della medesima Ordinanza. Con l'occasione si precisa che tali sanzioni sono inapplicabili in caso l'aspirante abbia accettato la nomina in ruolo con conseguente presa di servizio secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45.

 

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, dell'Ordinanza ministeriale, contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli Uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.

 

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'Ordinanza ministeriale, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS con riserva, nelle more del riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, partecipano all'assegnazione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale e sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa. Se il titolo conseguito all'estero e? riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto e? immediatamente risolto.

Si richiama infine quanto previsto all'articolo 8, comma 7, dell'Ordinanza: "l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate". Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima Ordinanza.

Per quanto riguarda la gestione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), dell'Ordinanza ministeriale, si rinvia all'articolo 13 della medesima Ordinanza.

Nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni sono utilizzate le procedure di cui all'articolo 11, comma 4, ultimo periodo, per le quali trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 13, commi 11 e 12.

 

3.1 Procedura di interpello di cui all'articolo 13, comma 23, dell'ordinanza ministeriale

Si evidenzia che le istituzioni scolastiche procedono all'attribuzione delle supplenze utilizzando l'apposita procedura presente a sistema SIDI. Dopo avere verificato l'assenza di candidati convocabili e/o la mancata accettazione della supplenza da parte di tutti aspiranti presenti nelle graduatorie che siano convocabili, constatato l'esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, a norma dell'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale il Dirigente Scolastico potrà procedere alla pubblicazione di specifici interpelli. Gli avvisi di interpello sono finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione - per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili - o, in subordine, del titolo di studio, sono pubblicati sul sito dell'istituzione scolastica e copia degli avvisi viene altresì inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente - con modalità stabilite a livello locale - che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un'apposita sezione.

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso contiene i seguenti elementi essenziali:

1. indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell'orario complessivo settimanale e della sede di servizio;

2. indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;

3. modalità e termini di presentazione istanze;

4. presentazione della candidatura con il modello predisposto dall'istituzione scolastica;

5. modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall'accettazione;

6. richiamo alle sanzioni di cui all'art. 14 dell'Ordinanza ministeriale;

7. informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii;

8. ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall'istituzione scolastica.

Per quanto attiene gli avvisi di interpello da utilizzare per l'immediata individuazione del supplente in caso di assenza del titolare fino a dieci giorni nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, i dirigenti scolastici potranno attivare preventivamente le procedure di interpello, senza l'indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell'orario complessivo settimanale e della sede di servizio.

Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.

Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato e ai destinatari delle assegnazioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111 e dell'articolo 2, commi 4 e 5, del Decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 14 dell'Ordinanza medesima.

In ogni caso, i riscontri agli avvisi devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei Dirigenti Scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.

 

3.2 Personale educativo dei convitti

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento e nella graduatoria provinciale del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, sono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

 

3.3 Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza ministeriale, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.

In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

3.4 Disposizioni particolari per la scuola primaria

Sulla base di quanto previsto dal CCNL di comparto e dall'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza ministeriale, i posti comuni, di sostegno e di educazione motoria della scuola primaria - nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part-time - che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, entro il limite orario massimo previsto dal CCNL, con l'integrazione di un'ora di programmazione fino a undici ore di insegnamento e due ore fino a ventidue. Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione.

La quantificazione così determinata dovrà essere acquisita al sistema informativo (cosiddetto INS).

Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 17, dell'Ordinanza ministeriale. In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie d'istituto di scuola primaria ai fini dell'assegnazione dei posti di lingua inglese, sarà precisato che l'aspirante e? convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell'articolo 13 dell'Ordinanza ministeriale.

Con riguardo alle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto.

Per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'insegnamento di educazione motoria, in caso di esaurimento delle GPS di I fascia, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, dell'Ordinanza ministeriale, i contratti a tempo determinato sono stipulati con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze relative alle classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado».

 

3.5 Disposizioni in materia di contenzioso

Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati - la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.

L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'Ordinanza ministeriale, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante.

In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione.

 

3.6 Disposizioni particolari per gli insegnanti di religione cattolica

Si ricorda che dal 01 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall'Intesa di cui al D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che prevede, tra l'altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all'insegnamento della religione cattolica.

Qualora l'Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l'esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi. Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 01 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2025, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest'ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 1° settembre 2026.

 

4. conferimento delle supplenze al personale ATA

L'articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (ora appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione), che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica.

Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n. 75.

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d'istituto.

L'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.

L'articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

Si richiama, infine, l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato D.M., nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall'articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Tale divieto e? parzialmente derogato dall'articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

È prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'articolo 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13 dicembre 2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per il profilo di DSGA (ora appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione), infine, si provvede secondo le modalità dell'articolo 14 del CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2028, nonché ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 3 del CCNL 18 gennaio 2024.

Relativamente invece ai posti residuati dalla procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e dalla successiva fase assunzionale dell'anno scolastico 2024/2025, possono essere conferite supplenze secondo le disposizioni generali.

 

5. Disposizioni comuni

Per effetto di quanto disposto dagli articoli 39, comma 2, lettera c), e 61, comma 3, lettera c), del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 4, penultimo capoverso, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, numero 79.

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. È inoltre, estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Si ricorda inoltre quanto disposto dall'articolo 40, comma 3, e dall'articolo 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare "...si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'articolo 2109, comma 1, del codice civile".

 

5.1 Conferimento supplenze su posti part-time

Il C.C.N.L. prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l'articolo 39, comma 4, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, relativamente al personale docente ed educativo, e l'articolo 61, comma 6, relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 73 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. Si coglie l'occasione per rammentare che le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica. Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

 

5.2 Priorità di scelta della sede scolastica

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in condizione di disabilità di cui all'articolo 21, e al comma 6 dell'articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in condizioni di disabilità di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

 

5.3 Assunzione personale avente diritto alla riserva dei posti

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3) e al decreto-legge n. 44 del 2023 (articolo 1, comma 9-bis), opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68 del 1999, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto B.7: "Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella Circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come unica graduatoria...". Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.

 

5.4 Certificazione sanitaria di idoneita' all'impiego e documentazione di rito

Si rammenta che l'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli articoli 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni.

 

5.5 Pubblicizzazione delle operazioni

Si rammenta che la pubblicazione all'albo on line degli esiti delle operazioni prevista dall'articolo 12, comma 5, dell'Ordinanza ministeriale deve essere effettuata nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

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[1] Art. 47, c. 1: "Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede".

[2] Art. 70, c. 1: "Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o - a parità di Area - di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede".