Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31.07.2025
Formula iniziale
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, l'art. 4, che introduce il concetto di apprendimento permanente come «qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale di crescita, civica, sociale e occupazionale»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, che recepisce l'intesa in Conferenza Stato-regioni del 22 gennaio 2015 e definisce il quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'8 gennaio 2018, recante istituzione e disposizioni operative in materia di quadro nazionale delle qualificazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, del 15 giugno 2023, che adotta il «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022», approvato in sede di Conferenza Stato-regioni del 3 agosto 2022;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024 recante «Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante: "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze"»;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'art. 19, comma 2, in base al quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 19, ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato, certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore, rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi;
Rilevata la necessità di individuare i criteri di cui al sopra citato art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 giugno 2025, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta: