Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31.07.2025
1. Ai fini del presente decreto, il processo di individuazione delle competenze esercitate nell'ambito delle attività di volontariato, in applicazione delle condizioni di cui all'art. 8 del decreto ministeriale del 9 luglio 2024, deve rispettare i seguenti criteri minimi:
a) l'assicurazione di interventi di prima informazione, individuale o collettiva, finalizzati a garantire pari opportunità e conoscenza dei requisiti di accesso e fruizione del servizio di individuazione;
b) la sottoscrizione, all'avvio del percorso, da parte del soggetto attuatore e del beneficiario della misura, di un progetto personalizzato, contenente, al minimo, la durata, in ore e giorni, o mesi, del percorso e gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività da realizzare, oggetto di individuazione, entrambi descritti e riferiti agli standard di qualificazione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 9 luglio 2024;
c) l'affiancamento o l'accompagnamento del volontario, da parte di una figura dedicata al tutoraggio, individuata dal soggetto attuatore, per tutta la durata del percorso o progetto, finalizzato alle azioni di supporto all'inserimento e allo svolgimento delle attività previste e alla raccolta delle evidenze e all'assessment esperienziale delle attività svolte, in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di cui al punto b);
d) il rilascio di un documento di trasparenza di valore di parte prima, sottoscritto dal soggetto attuatore e dal beneficiario della misura, anche per presa visione e ricevuta, conforme al documento di trasparenza di cui all'allegato a) del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante: «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (Linee guida SNCC), contenente al minimo i risultati di apprendimento o di attività oggetto di individuazione, entrambi descritti e riferiti agli standard di qualificazione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 9 luglio 2024, in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di cui alla lettera b), le eventuali evidenze dell'attività svolta, nonché la durata, in ore e giorni o mesi, del percorso effettivamente realizzato, che, ai fini del rilascio dell'attestazione, non può essere inferiore al 75% della durata iniziale prevista in sede di progetto personalizzato e, comunque, non inferiore ad una durata minima di sessanta ore nell'arco di dodici mesi, salvo la specifica previsione di durata minima maggiore nell'ambito del progetto personalizzato;
e) il rilascio, la conservazione e registrazione delle attestazioni, a cura dei soggetti che le rilasciano, in conformità con le specifiche di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 9 luglio 2024.