IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31.07.2025

Definizione dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato. (G.U. 24.10.2025, n. 248)

Art. 3 - Criteri e disposizioni di attuazione

1. Il volontariato costituisce un contesto di apprendimento non formale di competenze sociali, civiche e trasversali da valorizzare anche nel campo formativo e lavorativo.

2. Ai fini del presente decreto, per volontari si intendono le persone di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che svolgono la loro attività in modo non occasionale per il tramite degli enti del Terzo settore, nonché i soggetti coinvolti in percorsi di volontariato assimilati, ai sensi della normativa vigente, ai progetti utili alla collettività.

3. Possono essere oggetto di individuazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, su richiesta della persona o su iniziativa degli enti titolati di cui al comma 4, le competenze esercitate nello svolgimento delle attività di volontariato di cui al comma 2, alle condizioni richiamate al presente articolo, anche ai fini della spendibilità delle attestazioni rilasciate nell'ambito dei servizi regionali di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

4. I servizi di individuazione delle competenze esercitate nei contesti di cui al comma 2, sono erogati dagli enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, individuati quali e quanti titolati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, lettera d), del decreto ministeriale del 9 luglio 2024 e sulla base delle qualificazioni definite all'art. 3 del medesimo decreto.

5. I servizi di cui al comma precedente prendono in considerazione le competenze esercitate dal volontario nello svolgimento di attività di volontariato, per un minimo di sessanta ore nell'arco di dodici mesi, salvo diversa previsione, secondo quanto indicato dall'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale del 9 luglio 2024.