Decreto M.I.M. 11.07.2025, n. 137
1. Le operazioni di individuazione dei destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato sono effettuate ordinariamente tramite procedure informatizzate, con il supporto del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle scuole interessate; degli esiti dell'individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici all'albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.
3. I docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato - ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall'assegnazione stessa. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. A tal fine, le comunicazioni ai docenti relative all'assegnazione delle sedi e la pubblicazione all'albo on line di cui al comma precedente contengono il link finalizzato all'espressione dell'accettazione o della rinuncia da parte degli aspiranti. Non saranno prese in considerazione altre modalità di comunicazione da parte degli interessati.
4. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo assumono servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. I docenti tenuti allo svolgimento dell'anno di prova non possono accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. I docenti assunti su posto di sostegno ai sensi della procedura di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 giugno 2023, n. 119, e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.
5. Per il reclutamento dalle graduatorie concorsuali pubblicate dopo il 31 agosto 2025 si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
6. Gli oneri discendenti dal presente provvedimento sono da imputare sui capitoli 2149, 2154, 2155, 2156,2449, 2454, 2455 e 2456 (piani gestionali 01 e 04) e sui capitoli (IRAP) 2127, 2128, 2140, 2145, 2427, 2428, 2440 e 2445 (piano gestionale 01).
Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.