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Decreto M.I.M. 08.07.2025, n. 133

Decreto concernente le modalità del monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 nonché le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo nazionale delle buone pratiche e la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 784-quinquies e 784-sexies della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotti con l'articolo 32 della legge 13 dicembre 2024, n. 203.

Capo III - L'Osservatorio Nazionale per i PCTO

Art. 15 - Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ed è composto da cinque esperti del sistema nazionale di istruzione e formazione, due dei quali sono individuati tra il personale della Direzione Generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore e il personale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, e altri sei membri così individuati:

a) un esperto designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere);

b) un esperto designato dall'INAPP;

c) un esperto designato dall'INDIRE;

d) un esperto designato da INVALSI;

e) un esperto nominato dal CNEL;

f) un esperto nominato dall'INAIL.

2. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio, senza diritto di voto, le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative nonché esperti e rappresentanti di enti e istituzioni pubbliche e private, in relazione alle specifiche tematiche trattate.

3. L'incarico ha durata quadriennale e può essere rinnovato per una sola volta.

4. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario non dà diritto ad esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.