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CCNI M.I.M. 10.07.2025

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

PERSONALE DOCENTE

Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. mobilità.

Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

 

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);

b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/1982);

 

II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

c) Limitatamente alle utilizzazioni all'interno della stessa provincia, personale docente che, a partire dall'a.s. 2015/16 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità da cui è stato trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio (senza aver presentato domanda) nell'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

 

III. PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/1994, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

e) Personale docente (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza;

f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.Lgs. n. 297/94;

Il personale di cui alle precedenti lettere d) ed f) può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) di residenza o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso oppure il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento ed in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda.

Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza per il comune di riferimento.

 

IV. ASSISTENZA

g) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/1992 che sia genitore, anche adottante o chi, individuato dall'autorità competente, eserciti legale tutela2[1], di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio con disabilità grave perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi3[2] del soggetto con disabilità in situazione di gravità; l'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza del figlio con disabilità in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nell'O.M. che regola annualmente la mobilità che, per l'a.s. 2025/26, sono previste dall'art. 4 dell'O.M. n. 36 del 28 febbraio 2025;

h) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/1992 che sia coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi dell'art. 1 commi 36 e 37 della L. n. 76 del 2016 di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

i) docenti figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità;

l) ai sensi dell'art. 42 bis del decreto legislativo 151/2001 docenti genitori anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del decreto legislativo 80/2015 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;

m) docenti genitori anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a sedici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sedici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sedici anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età;

m-bis) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste alla precedente lettera g) per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità;

n) personale docente, non richiamato alle precedenti lettere del presente punto IV, destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/1992 che sia parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell'unione civile o il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 e 37 della L. n. 76 del 2016 della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, o affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere i), m-bis), n) a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

In relazione ai punti g), h), i), l), m), m-bis), n):

- la situazione legittimante il diritto a beneficiare della precedenza deve essere documentata per l'a.s. 2025/26 secondo le disposizioni di cui all'art. 4 dell'O.M. n. 36 del 28 febbraio 2025. Per i successivi anni scolastici di vigenza del presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalle ordinanze ministeriali annualmente adottate. I requisiti debbono sussistere alla data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

In relazione ai punti g), h), i), m-bis) ed n):

- la precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto con disabilità è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto sub comunale per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

 

V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

o) personale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

 

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

p) il coniuge4[3] convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il docente può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d'autorità il coniuge o parte dell'unione civile, ovvero nel quale quest'ultimo abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub comunale di riferimento anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune suddetto è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede presso il predetto comune.

Ai fini della predetta precedenza e conseguente ricongiungimento, in caso di mancata assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità, a favore del docente può essere disposto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di riferimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria senza diritto di precedenza.

 

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)5[4]

q) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub comunale di riferimento del mandato anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune suddetto è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede presso il predetto comune.

La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale in cui si svolge il mandato preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria senza diritto di precedenza.

 

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4.12.2017 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

r) Il personale docente che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 e successive modificazioni e integrazioni, ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

2

[1] L'istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell'amministratore di sostegno.

3

[2] Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia la persona con disabilità che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del 2 Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

4

[3] Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.

5

[4] Tra i beneficiari di queste precedenze sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali nominati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo 198/2006 e i rappresentanti negli enti territoriali.