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CCNI M.I.M. 10.07.2025

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

PERSONALE DOCENTE

Art. 6 bis - Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria

1. Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie, anche consorziate in rete, individuate dagli Uffici Scolastici Regionali in attuazione del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011, sono prioritariamente utilizzati, a domanda e nel rispetto dell'orario contrattuale, i docenti dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che siano in possesso dei requisiti previsti all'art. 31(1) del suddetto decreto, graduati in base alla tabella di valutazione ALLEGATO 2 - Tabella del personale docente ed educativo, con le precisazioni di cui all'art. 1, comma 6 del presente contratto.

2. In assenza di personale docente dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche anche in rete tra loro disponibile in possesso dei requisiti, si utilizzano i docenti secondo il seguente ordine di priorità:

a. docenti che ne fanno richiesta, se appartenenti alle classi di concorso in esubero, nell'ambito delle classi AM30 (ex A030), AS30 (ex A029) e A056 in possesso dei titoli previsti dal D.P.R. 19/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

b. docenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera l) del presente C.C.N.I. che ne abbiano fatto domanda in ambito provinciale, graduati in base alla tabella di valutazione ALLEGATO 2 - Tabella del personale docente ed educativo, con le precisazioni di cui all'art. 1, comma 6 del presente contratto.

3. I posti che si liberano per effetto delle utilizzazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno ad incrementare il piano delle disponibilità di cui all'art. 3 del presente C.C.N.I. per le operazioni ancora possibili di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente nella stessa tipologia di posto o classe di concorso.

4. Si precisa che l'insegnamento curricolare della musica nella scuola primaria, di cui all'art. 2 del D.M. 8/2011, può essere affidato ai docenti della scuola primaria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo decreto, al di fuori delle classi assegnate come titolare di posto comune, esclusivamente su base volontaria.

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(1) Si riporta l'art. 3 del D.M. n. 8 del 31.1.2011, precisando che il riferimento alle classi di concorso A031, A032 e A077 deve intendersi come riferimento alle attuali classi di concorso AM30, AS30 e A056. "Art. 3 1. Nelle more della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla specializzazione in musica del personale docente della scuola primaria, si farà riferimento al possesso di uno o più dei seguenti titoli conseguiti presso istituzioni dell'alta formazione musicale: a) diploma quadriennale in didattica della musica; b) diploma biennale di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2007 n. 137; c) diploma accademico di secondo livello; d) diploma conseguito secondo l'ordinamento previgente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; e) diploma accademico di primo livello; f) diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l'educazione conseguito all'estero presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente. 2. Nell'ambito degli accordi di rete di cui all'articolo 2, possono, altresì, essere utilizzati docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 nell'ambito dell'organico assegnato, purché l'utilizzo di detto personale non produca esuberi nell'organico destinato alla scuola primaria. 3. Il possesso dei titoli di cui al comma 1 e al comma 2 è completato dalle specifiche attività formative di cui all'articolo 11, al fine di integrare le competenze musicali con le specifiche esigenze didattiche connesse all'insegnamento nella scuola primaria."