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CCNI M.I.M. 10.07.2025

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20 - Contenzioso

1. Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art. 3 del C.C.N.L. vigente.

2. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.

3. - Reclami -

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato.

La pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

4.- Controversie individuali -

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29. 11. 2007, tenuto conto delle modifiche legislative intervenute in materia di conciliazione ed arbitrato facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a utilizzazioni e assegnazioni provvisorie verso altre province, l'Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell'Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell'esito del movimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

5.- Accesso agli atti -

L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'Amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.