CCNI M.I.M. 10.07.2025
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 19 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. relativo al triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28.
Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.
I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a. Personale ATA non vedente (art. 3 della legge 28 marzo 1991, n. 120);
b. Personale ATA emodializzato (art. 61 della legge n. 270/82);
II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
c) Limitatamente alle utilizzazioni all'interno della stessa provincia, il personale ATA che, a partire dall'a. s. 2015/16 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio (senza aver presentato domanda) nell'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l'istanza del personale ATA già appartenente allo stesso profilo professionale o, per gli assistenti tecnici, alla stessa area.
III. PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
d) Personale ATA con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
e) Personale ATA (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza;
f) Personale ATA appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94;
Il personale di cui alle lettere d) ed f) può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) di residenza o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso oppure il comune viciniore in assenza di posti richiedibili nel comune di residenza. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza nel comune di riferimento.
IV. ASSISTENZA
g) personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante, o chi, individuato dall'autorità competente, eserciti legale tutela6[5], di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio con disabilità grave perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto con disabilità in situazione di gravità. L'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza del figlio con disabilità in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola annualmente la mobilità.
h) personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
i) personale ATA che sia figlio che presta assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità;
l) ai sensi dell'art. 42 bis del decreto legislativo 151/01 personale ATA genitore anche adottivo o affidatario con prole. Ai sensi del decreto legislativo 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;
m) personale ATA genitore anche adottivo o affidatario con prole di età superiore a sei anni e inferiore a sedici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sedici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sedici anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;
m-bis) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste alla precedente lettera g) per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità;
n) personale ATA, non richiamato alle precedenti lettere del presente punto IV, destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell'unione civile o il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 e 37 della L. n. 76 del 2016 della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.
La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere i), m-bis), n) a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
In relazione ai punti g), h), i), l), m), m-bis), e n):
- la situazione legittimante il diritto a beneficiare della precedenza deve essere documentata per l'a.s. 2025/26 secondo le disposizioni di cui all'art. 4 dell'O.M. n. 36 del 28 febbraio 2025. Per i successivi anni scolastici di vigenza del presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalle ordinanze ministeriali annualmente adottate.
In relazione ai punti g), h), i), m-bis), n):
La precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.
- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto con disabilità è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.
L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto sub comunale per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.
V. PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO
o) il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede l'utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;
VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
p) il coniuge (o parte dell'unione civile) convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 17 della legge n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della legge 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d'autorità il coniuge o parte dell'unione civile, ovvero nel quale quest'ultimo abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune. In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una istituzione scolastica relativa al comune viciniore con posti richiedibili.
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)7[6]
q) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e dell'art. 77 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza sintetica del comune la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni, ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. In assenza di posti richiedibili nel comune ove si esercita il mandato è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/presso nel comune ove si esercita il mandato.
La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di riferimento anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni
La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale in cui si svolge il mandato preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.
VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4.12.2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
r) Il personale ATA che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 e successive modificazioni ed integrazioni ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
[5] L'istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell'amministratore di sostegno.
[6] Tra i beneficiari di queste precedenze sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali nominati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo 198/2006 e i rappresentanti negli enti territoriali.