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CCNI M.I.M. 10.07.2025

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 17 - Assegnazioni provvisorie

1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici preferenze e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

- ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile o al convivente ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

- ricongiungimento per l'assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che sia prodotta la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;

- per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

- ricongiungimento al genitore.

2. In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall'iscrizione anagrafica. Per la precedenza di cui al punto IV dell'art. 18 il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.

3. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. Il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai figli, ai genitori, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 e 37 della L. n. 76 del 2016, ai parenti o affini conviventi, per ricongiungimento ai fini dell'assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Se nel comune di ricongiungimento non esistono istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il richiedente, è possibile indicare il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare o, in via residuale, il comune viciniore in cui esista una istituzione scolastica richiedibile. Gli assistenti tecnici del primo ciclo possono partecipare alle operazioni per la scuola capofila della rete di scuole che abbia un plesso nel comune di ricongiungimento.

Tale comune, ovvero il distretto sub-comunale di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento, deve necessariamente, a sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti.

4. L'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti.

5. La mancata indicazione del comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni o distretti sub-comunali, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l'ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento o distretto sub- comunale.

6. Si richiama, per la documentazione delle situazioni legittimanti il diritto a presentare domanda di assegnazione provvisoria di cui al precedente comma 1, ivi comprese le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall'O.M. sulla mobilità dell'anno per le quali si effettuano le operazioni anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

7. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all'inizio dell'anno scolastico 2025/26 ovvero 2026/27 e 2027/28.

8. Le assegnazioni provvisorie possono essere effettuate solo su posti la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e, a richiesta, anche su posti part-time costituiti su più scuole. Per il personale part time l'assegnazione provvisoria, su specifica richiesta del personale interessato, può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche accorpando spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole ovvero su posto intero ricondotto all'orario di servizio del personale in part time, salvaguardando il contingente di assunzioni. Coerentemente con i principi generali che regolano la costituzione dei posti orario esterni anche alla costituzione di posto A.T.A. su due scuole deve essere subordinata alla facile raggiungibilità delle sedi ed alla funzionale organizzazione della prestazione lavorativa del personale interessato in entrambe le istituzioni scolastiche.

9. In sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per consentire lo scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse.

10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 19.

11. Le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono disposte salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. 2025/26, 2026/27 e 2027/28

12. Ricorrendo le medesime condizioni di cui al comma 8 dell'art. 34 del C.C.N.I. sulla mobilità relativo al triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28 l'Amministrazione può disporre l'assegnazione provvisoria in deroga alle disposizioni previste dal presente C.C.N.I. a favore della lavoratrice vittima di violenza.

13. È ammesso a partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria anche il personale A.T.A. reclutato in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, comma 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché in esito alle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale e che non abbia beneficiato della trasformazione contrattuale del rapporto a tempo pieno; per il predetto personale l'accesso alle operazioni è possibile solo sulle disponibilità di spezzoni non inferiori al corrispondente orario di servizio in godimento.