CCNI M.I.M. 10.07.2025
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici preferenze e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile o al convivente ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento per l'assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che sia prodotta la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
- per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
2. In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall'iscrizione anagrafica. Per la precedenza di cui al punto IV dell'art. 18 il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.
3. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le ass
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