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CCNI M.I.M. 10.07.2025

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 11 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni

1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part-time, come definito nell'art. 12 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a. s 2025/26, 2026/27 e 2027/28 sono:

a) il personale A.T.A. in soprannumero sull'organico dell'istituto di titolarità;

b) il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o negli undici anni scolastici precedenti che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno del decennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. Pertanto, per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata rispettivamente per l'a.s. 2015/2016 ovvero 2016/17 ovvero 2017/18 e successivi;

c) il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove - ai sensi dell'art 45, comma 19, del C.C.N.I. sulla mobilità relativo al triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28 detto personale è riassegnato d'ufficio per l'anno scolastico successivo;

d) il personale A.T.A. restituito ai ruoli ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.I. sulla mobilità relativo al triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;

e) il funzionario titolare di incarico di D.S.G.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni relative alla posizione di lavoro di DSGA;

f) il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;

g) il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l'utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola.

g1) il personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell'anno scolastico precedente assegnato d'ufficio in quanto non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda;

h) il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;

i) il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 29/11/2007;

l) il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

m) il personale A.T.A. in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato corsi di riconversione professionale;

n) il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;

o) il personale dell'Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione che a seguito del dimensionamento è assegnato, ai sensi dell'art.44, comma 3, punto III del C.C.N.I. sulla mobilità relativo al triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28 in una scuola situata in comune o distretto subcomunale diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l'utilizzazione in scuola del comune o distretto subcomunale di precedente titolarità. L'operazione si colloca al punto 1 della sequenza operativa di cui all'Allegato 6 - bis.

2. In conformità alle finalità indicate dall'art. 1 comma 2 del presente contratto, il personale in esubero viene utilizzato, a domanda, in profilo diverso da quello di appartenenza, o per gli assistenti tecnici in area diversa ma comunque nell'ambito della stessa area contrattuale, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale richiesto per l'accesso a quel profilo o area diversa.

3. Il personale che non è possibile utilizzare nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento alle aree professionali - è utilizzato, a domanda, sulle eventuali disponibilità relative ad altro profilo o, per gli assistenti tecnici in laboratorio di area professionale diversa, ma comunque nell'ambito della stessa area contrattuale.

4. Il personale A.T.A., ivi compreso quello inquadrato nell'Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione, riconosciuto inidoneo è utilizzato, secondo quanto indicato dalla certificazione medica e dal relativo nuovo contratto individuale, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto di istituto in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 del C.C.N.I. 25 giugno 2008.