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CCNI M.I.M. 10.07.2025

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

Allegato 3 - tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo.

 

Tipo di esigenza Punteggio
A) per ricongiungimento (7): al coniuge o parte dell'unione civile o al convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 76/2016 (1); ai figli minori; ai figli maggiorenni con disabilità in situazione di gravità (1)(2) (art. 3 - comma 3 - legge 104/1992); ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(3); ai minori affidati (1)(6); ai maggiorenni affidati con disabilità in situazione di gravità (art. 3 - comma 3 - legge 104/1992) (1)(6)



Punti




6
B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4) Punti 5
C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
Punti

4
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 76/2016 o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)
Punti

6

In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Per la precedenza di cui al punto IV dell'art. 8 il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto sub comunale differente, è considerato al pari della residenza

NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni.

1. Il punteggio di cui alla Lettera A) spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell'art. 7 del presente contratto, a condizione che i soggetti ai quali si chiede il ricongiungimento, alla data di presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi rispetto al termine finale stabilito per la presentazione delle domande; nel caso dei figli nati nei tre mesi antecedenti il termine finale stabilito per la presentazione delle domande si prescinde dalla suddetta dichiarazione sull'iscrizione anagrafica. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile o al convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 76/2016 trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. In assenza di istituzioni scolastiche con posti richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi, il suddetto punteggio viene riconosciuto per il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili, ovvero per una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto. Non spetta, invece, per le altre sedi richieste dall'aspirante. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

2. Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 - comma 3 - legge 104/1992) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.

3. Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria; ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5.

4. Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

5. La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio con disabilità ovvero coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi

36 e 37 della legge 76/2016 o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio con disabilità, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 76/2016 o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l'elezione del domicilio nella sede dell'istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, purché il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.

(6) Il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

(7) Il punteggio per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento spetta anche ai docenti di religione cattolica.