Nota M.I.M. 13.06.2025, n. 135636
Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2025.
Al fine di assicurare il regolare avvio del prossimo anno scolastico, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2025/2026.
La materia è assoggettata alla disciplina generale prevista dall'articolo 19 e dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13 e 20 del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 11/04/2006, e negli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 15/07/2010, nonché alle disposizioni contenute nell'articolo 39 del C.C.N.L. dell'Area istruzione e ricerca Triennio 2019-2021 - sottoscritto in data 07/08/2024, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 9 del citato CCNL 15/07/2010 prevedendo che "Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, si procede alla mobilità interregionale fino alla concorrenza del 60% dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione richiesta, fatti salvi i contingenti dei posti regionali messi a concorso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale.".
Inoltre si segnala che con l'articolo 10-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono state introdotte le seguenti disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici:
«1. In deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25».
Nelle operazioni di cui all'oggetto, le SS.LL. si atterranno, oltre alle disposizioni normative e contrattuali sopra richiamate, alla disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 120, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, per quest'ultima è opportuno rispettare i seguenti criteri di priorità:
1. Disabilità personale connotata da carattere di gravità (art.21 e 3, comma 3, elegge 104/92)
2. Assistenza a famigliare con handicap in situazione di gravità (art.33, commi 3 e 5, della legge 104/92), graduata sulla base del grado di parentela con l'assistito (art.74 e ss. Codice civile), del numero dei familiari da assistere e della prossimità della sede o ambito territoriale richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i.
Sui criteri dovrà essere garantita l'informazione e assicurata la verifica a campione delle dichiarazioni rese.
Si richiama inoltre la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 22708 del 31/07/2020, nella quale si poneva l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'articolo 13 del CCNL del 2006, in base al quale "le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico". In caso di conferimento di incarico su una sede nominale, al rientro del titolare si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, con riferimento al comma 4 del predetto articolo, in base al quale "al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente della titolarità della stessa e, a parità cronologica dell'affidamento, al dirigente che l'abbia effettivamente svolto".
Si ricorda, altresì, che:
1. l'articolo 16, comma 2, del DDG del 13 luglio 2011, stabilisce che "i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni";
2. l'articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 - attuativo dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 - stabilisce che "i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio";
3. l'articolo 20, comma 4, del DM 3 agosto 2017, n. 138, con riferimento ai vincitori della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023 che ai sensi dell'art. 5, comma 11-septies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 1259/2017, prevede che "I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.".
L'assegnazione degli incarichi dirigenziali è effettuata nell'ordine sotto riportato, previsto dall'articolo 11, comma 5, del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 11 aprile 2006, nonché secondo i criteri di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito 25 maggio 2023, n. 13.
a) Conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto.
Fatti salvi i criteri di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 13 del 25 maggio 2023, le conferme degli incarichi nelle sedi attualmente ricoperte riguardano i dirigenti scolastici i cui contratti scadono il 31 agosto 2025.
b) Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale.
Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione, anche a seguito dell'applicazione del DI 127 del 30.06.23 ed eventuali successive modificazioni, che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato (art. 11, C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 11/04/2006).
Tutti i dirigenti scolastici titolari di incarico su istituzioni coinvolte nel dimensionamento della rete scolastica possono chiedere il mutamento di incarico e usufruiscono della precedenza di cui alla fase b) solo se individuati quali "soprannumerari".
Si forniscono di seguito le indicazioni procedurali per l'individuazione del dirigente scolastico cosiddetto "soprannumerario" a cui riconoscere la priorità di cui alla fase b) per l'assegnazione di un nuovo incarico, a seguito della modifica dell'assetto istituzionale di una o più istituzioni scolastiche in attuazione del piano di dimensionamento, indipendentemente dall'essere o meno in scadenza di incarico.
Al fine di facilitare tale individuazione, indipendentemente da eventuali diverse denominazioni presenti nelle delibere delle giunte regionali, pare utile distinguere la scuola "aggregante" (nel senso di scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuola/e soppressa/e e frazionata/e) e la scuola "aggregata" (per via di soppressione e frazionamento di quest'ultima, che viene aggregata, appunto, ad altre scuole). In tali casi, il Dirigente scolastico "soprannumerario" è individuato nel Dirigente della scuola "aggregata" che, quindi, rimane privo di incarico e partecipa ai movimenti nella fase b). In tali casi, qualora la sede aggregante risulti priva di dirigente titolare, i dirigenti delle scuole aggregate a quella possono concorrere tra loro per l'assegnazione della sede "aggregante" con precedenza rispetto alle domande di assegnazione della medesima sede presentate da dirigenti "soprannumerari" per aggregazione di differenti istituti scolastici.
Resta altresì ferma la possibilità per il/i dirigente/i scolastico/i delle scuole aggreganti, pur in costanza di incarico triennale, di partecipare alle operazioni di mobilità nelle successive fasi c) e d).
Nell'ipotesi in cui, invece, ci sia una fusione tra scuole, con la conseguente istituzione di una nuova scuola, i dirigenti delle scuole coinvolte devono presentare istanza di nuovo incarico e, qualora richiedano l'attribuzione di incarico presso la nuova istituzione scolastica derivante dalla fusione, il Direttore dell'USR, avuto riguardo alle precedenze di cui alla Legge 104/92, terrà in debito conto i criteri indicati dall'articolo 9 "Mutamento dell'incarico" del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 15/07/2010, di seguito sinteticamente riportati:
a) esperienze professionali e competenze maturate;
b) maggior numero di anni nella sede di servizio sottoposta a dimensionamento e/o impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta.
La medesima previsione contrattuale elenca i casi di particolare urgenza e di esigenze familiari da tenere in considerazione in caso di parità di esperienze professionali complessivamente maturate e anni di titolarità nelle sedi oggetto di dimensionamento:
a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.
c) Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero.
Per i dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero, al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica, al dirigente che effettivamente svolge la funzione (articolo 13 C.C.N.L. 11/4/2006).
In subordine ai casi descritti, in questa fase è altresì garantita la precedenza ai dirigenti scolastici che, alla scadenza dell'incarico triennale, chiedano di rientrare nella provincia da cui erano precedentemente usciti a seguito del dimensionamento della rete scolastica in assenza di disponibilità nella medesima provincia o se siano stati assegnati a sede disagiata, sebbene nella medesima provincia (ad esempio se a più di 30 km di distanza dalla sede di precedente assegnazione o se di difficile raggiungimento per le caratteristiche orografiche).
d) Mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale.
Partecipano con precedenza a questa fase i dirigenti scolastici che, in pendenza di contratto, chiedano di rientrare nella provincia da cui erano precedentemente usciti a seguito del dimensionamento della rete scolastica in assenza di disponibilità nella medesima provincia o se siano stati assegnati a sede disagiata, sebbene nella medesima provincia (ad esempio se a più di 30 km di distanza dalla sede di precedente assegnazione o se di difficile raggiungimento per le caratteristiche orografiche).
e) Mutamento d'incarico in casi eccezionali.
f) Mobilità interregionale.
Preliminarmente si fa riferimento all'art. 12 del DL 31 maggio 2024, n. 71 che, prevedendo una mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025 a cui è stato destinato un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso ordinario di cui al DDG 2788/2023, ha disposto di reintegrare tali posti in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità dei corrispondenti anni, purché non derivino esuberi di personale per il triennio di riferimento del DI n. 127/2023 ed eventuali successive modificazioni.
Con il medesimo articolo, inoltre, è stato disposto che, per lo stesso triennio, qualora l'Ufficio scolastico regionale tenuto all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria non abbia posti disponibili per tale esecuzione, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione.
Tale normativa va coordinata con le disposizioni prima richiamate di cui all'articolo 10-bis del DL n. 45/2025. Stante il carattere derogatorio delle richiamate disposizioni, per la mobilità interregionale prevista per l'anno scolastico 2025/2026 partecipano alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti scolastici il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2025, fatto salvo il completamento del periodo obbligatorio di permanenza nella regione di assegnazione stabilito dalla procedura di reclutamento di riferimento.
In ciascuna delle precedenti fasi, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla disciplina contrattuale vigente, si terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate, anche in relazione alle caratteristiche e agli obiettivi delle istituzioni scolastiche richieste, così come desumibili dai documenti di programmazione delle stesse, al fine di tenere conto delle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole.
Si ricorda, altresì, che la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, per l'anno scolastico 2025-2026, secondo i contingenti indicati dal Decreto interministeriale 30 giugno 2023, n.127 e che l'eventuale maggiorazione in misura non superiore al 2,99 per cento del numero di autonomie scolastiche attivate, limitatamente all'a.s. 2025/2026, ai sensi del comma 83-sexies della legge 13 luglio 2015, n. 107, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20/2025, in deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, non rileva ai fini della mobilità oltre che delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e degli ex direttori dei servizi generali ed amministrativi. Gli Uffici Scolastici Regionali garantiranno la dovuta informazione sindacale sulle sedi disponibili per l'assegnazione degli incarichi.
Modalità di presentazione online della domanda
A partire dalle domande di mobilità per l'a.s. 2025/2026, la presentazione delle istanze di mobilità da parte dei dirigenti scolastici avviene esclusivamente online all'interno della nuova piattaforma per la "Gestione dei Dirigenti Scolastici", ad eccezione dei dirigenti in servizio nelle province autonome di Trento e Bolzano e di Aosta. La finalità è quella di fornire un supporto e garantire uniformità per la presentazione delle istanze. L'analisi, la gestione, l'accoglimento o meno delle istanze presentate in qualsiasi delle fasi a cui il dirigente partecipa, resta curata come di consueto da parte degli USR, fuori dal sistema.
Di seguito il percorso per accedere all'istanza di mobilità:
SIDI -> Personale Amministrativo e Dirigenti Scolastici -> Nuovo Sistema di Gestione dei Dirigenti Scolastici -> Gestione Istanze -> Istanze di Mobilità.
Alla domanda il dirigente scolastico accede esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS.
Al personale DS non cessato verrà assegnato automaticamente il nuovo profilo tramite "Gestione Utenze" o in autonomia dai referenti della sicurezza tramite le usuali funzioni.
Il dirigente scolastico compila ed inoltra online le eventuali istanze che intende presentare, avendone i requisiti, in base alle sezioni che compila:
- conferma dell'incarico (fase A);
- assegnazione e/o mutamento di incarico (fasi B-C-D-E);
- mobilità interregionale (fase F).
La piattaforma consente di presentare una domanda per ciascuna tipologia di istanza a disposizione. La domanda online è predisposta nel rispetto della presente circolare e consente, ove necessario, di caricare allegati (ad es. il Curriculum, le certificazioni che attestino il diritto alle precedenze richieste). Possono essere allegati file in formato PDF; nel caso serva caricare più allegati la piattaforma consente anche il caricamento del formato .zip. La dimensione consentita è di 10 Mb per campo di tipo allegato.
Al momento dell'inoltro della domanda il sistema genera un documento protocollato che riporta le medesime informazioni caricate nel modulo online e lo invia all'indirizzo PEO istituzionale del DS. La domanda può essere annullata dal DS, entro la finestra di apertura; in tale caso il sistema provvede a generare ed inviare all'indirizzo PEO istituzionale del DS un documento con la dicitura "Annullata" ed a produrre il file protocollato della nuova domanda.
Per supportare nell'utilizzo dell'applicazione, in piattaforma è reso disponibile un Manuale Utente raggiungibile attraverso il seguente percorso: SIDI -> Documenti e manuali -> Dirigenti Scolastici. Si rimanda, infine, alle specifiche indicazioni di compilazione eventualmente fornite dall'USR di servizio che potrà, nel caso intenda acquisire ulteriori dati da parte dei DS, chiedere di utilizzare i campi liberamente editabili, corredati da eventuali allegati, resi disponibili in piattaforma. Nella Sezione "DATI DOMANDA", infatti, sono presenti i seguenti due campi che possono essere utilizzati per le informazioni aggiuntive eventualmente richieste dagli USR:
• campo testo denominato "Riportare eventuali indicazioni utili da condividere con l'USR", in cui è possibile inserire un testo di massimo 200 caratteri (spazi inclusi);
• campo per allegato denominato "Riportare eventuali ulteriori allegati utili da condividere con l'USR".
Al momento dell'apertura delle funzioni gli utenti con profilo "Specialista DS Periferico Regionale" saranno abilitati in automatico alle nuove funzionalità di gestione istanze di mobilità presentate online; per quest'anno, in caso l'USR abbia necessità di abilitare ulteriori utenti potrà rivolgersi al proprio referente per la sicurezza regionale richiedendo l'abilitazione degli utenti all'applicazione "Nuovo sistema di gestione dei Dirigenti Scolastici" con il profilo "Specialista DS Periferico Regionale". In piattaforma è reso disponibile un Manuale per gli Utenti USR.
Specifiche indicazioni per la Gestione della fase di mobilità interregionale (fase F).
Presentazione della domanda di mobilità interregionale
Il dirigente scolastico può indicare 4 regioni di destinazione, ad eccezione dell'attuale regione di servizio, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto-Adige, indicando l'ordine di preferenza per l'eventuale accoglimento e assegnazione. Per ciascuna regione indicata, può anche indicare le province assegnando a ciascuna l'ordine di preferenza, fatte salve le specifiche indicazioni dell'USR di richiesta destinazione.
Gestione della domanda di mobilità da parte degli UUSSRR
Ciascun USR, dopo la chiusura della finestra temporale prevista per la presentazione della domanda da parte dei DS, indica lo stato di accoglimento delle domande per le fasi a cui il DS ha chiesto di partecipare.
L'USR ha a disposizione i seguenti stati:
• NON ACCOLTA: la domanda è stata esaminata relativamente alla fase indicata dal DS e si è ritenuto di non poterla accogliere (ad esempio: mancanza di requisiti, mancanza di disponibilità, titoli non coerenti, ecc.);
• ACCOLTA: indica il caso in cui il DS è stato soddisfatto, in questa fase, dalla procedura di mobilità.
Per la sola mobilità interregionale, oltre agli stati "Non Accolta" e "Accolta" è presente un ulteriore e specifico stato "Accoglibile", per supportare il coordinamento tra gli UUSSRR:
• ACCOGLIBILE: la domanda è stata esaminata dall'USR di richiesta destinazione che ritiene di poterla accogliere;
Nel caso di mobilità interregionale è consentito l'accoglimento (ACCOLTA) della domanda soltanto da parte di una Regione, nel rispetto dell'ordine di preferenza dichiarato dal DS nella domanda.
La gestione della priorità è in carico agli USR e non è automatizzata. A tal proposito si specifica che, in fase di analisi delle domande di mobilità interregionale da parte dei singoli UUSSRR, un ALERT informativo comunica di verificare che le regioni che eventualmente precedono in ordine di priorità abbiano indicato la sede come "accoglibile" o "non accolta".
In caso di esigenze di rettifiche, le stesse sono gestite con comunicazione extra sistema tra gli USR coinvolti.
Termini e adempimenti finali.
La domanda per la richiesta di mobilità per l'anno scolastico 2025/2026 deve essere presentata in modalità online entro il 1° luglio 2025. Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici che potrebbero rientrare dopo un periodo trascorso in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo o servizio all'estero).
Analogamente entro la medesima data, attraverso la presentazione della domanda online, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale. Al fine di consentire la mobilità interregionale su tutti i posti effettivamente disponibili come prima specificato, i dirigenti scolastici che vogliano presentare domanda per la mobilità interregionale possono chiedere fino ad un massimo di quattro regioni indicando l'ordine di priorità tra le stesse. Per favorire il coordinamento tra gli USR coinvolti nell'ambito delle nuove funzioni rese disponibili online, le Regioni indicate come prima scelta dai dirigenti scolastici che presentano domanda di mobilità interregionale, provvedono ad adottare i provvedimenti di accoglimento o diniego della domanda di mobilità in ingresso entro il 7 luglio 2025, indicando contestualmente il corrispondente stato "Accolta" o "Non Accolta" in piattaforma, in modo da consentire agli USR che seguono in ordine di priorità la corretta gestione delle istanze. Successivamente, tutti gli altri Uffici scolastici regionali di richiesta destinazione valutano le domande di mobilità interregionale operando in piattaforma secondo l'ordine di priorità indicato, decidendone l'accoglimento o meno comunque entro il 10 luglio 2025.
Stante quanto prima indicato, si ricorda che in caso di sopraggiunte disponibilità in ingresso derivanti dall'accoglimento di richieste di mobilità interregionale in uscita, tali sopraggiunte disponibilità sono destinate a livello regionale prioritariamente ai vincitori del concorso ordinario della medesima regione, avuto riguardo anche alla eventuale restituzione dei posti resi disponibili per la mobilità straordinaria dello scorso anno e, in subordine, all'accoglimento di ulteriori richieste di mobilità interregionale in ingresso.
Si torna a sottolineare che, nell'ambito della mobilità interregionale straordinaria prevista per l'anno scolastico 2025/2026, l'Ufficio scolastico di destinazione esprime diniego solo nel caso in cui dall'eventuale accoglimento della domanda derivino situazioni di esubero di personale per il biennio relativo agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima, ai sensi delle richiamate modifiche apportate dall'art. 12 del DL n. 71/2024.
In caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, calcolata ai sensi del novellato articolo 19-quater sopra richiamato, si suggerisce di adottare i criteri di priorità riferiti alle fattispecie previste dal CCNL 2010 prima ampiamente richiamati.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di completare tutte le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali entro il termine del 15 luglio 2025.
Trattamento e comunicazione dati personali.
Si evidenzia, infine, la necessità di curare la redazione e pubblicazione degli atti riguardanti le procedure oggetto della presente nota in conformità con la vigente normativa in tema di trattamento e comunicazione dei dati personali.