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Decreto legge 24.06.2025, n. 90

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute. (G.U. 24.06.2025, n. 144)

Capo II - Disposizioni in materia di formazione, alta formazione e ricerca

Sezione III - Disposizioni urgenti in materia di sistema della formazione superiore e della ricerca

Art. 6 - Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie

1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ferma restando l'invarianza del concorso delle Università di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, applicano al personale non dirigente da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse, sulla base dei piani dei fabbisogni determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, la contrattazione collettiva nazionale del Comparto sanità.

2. Il personale non dirigente già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende di cui al comma 1 conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.