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Decreto legge 24.06.2025, n. 90

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute. (G.U. 24.06.2025, n. 144)

Capo II - Disposizioni in materia di formazione, alta formazione e ricerca

Sezione II - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Ministero dell'università e della ricerca

Art. 3 - Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato all'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 938:

1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «sono richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «é richiesta» e le parole: «nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria» sono soppresse;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) prova scritta»;

3) le lettere c) e d) sono abrogate;

b) al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi e, al secondo periodo, la parola: «citato» è soppressa.

3. All'articolo 51-quater, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «nove».

4. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni del Ministero del l'università e della ricerca, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementata di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, pari a 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

5-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, all'articolo 64, comma 6-ter.1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.