Decreto legislativo 12.06.2025, n. 99
Formula iniziale
Vigente al: 16.07.2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 2, 3, 9, 15, 28, 30, 34, 38, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, con la quale sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38;
Vista la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e, in particolare, gli articoli 98-quaterdecies e 98-septies-decies;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in particolare, l'articolo 3 con il quale sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni numero 2/02/CIR in data 19 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni»;
Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, del 14 ottobre 2002, che destina il codice 114 ad un servizio di emergenza accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazione di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti;
Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in data 6 agosto 2003, che individua i criteri e le modalità di gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale è stato attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri il numero nazionale di emergenza 114;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;
Emana
il seguente decreto legislativo: