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Decreto M.I.M. 30.06.2025, n. 34

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Art. 1 - 

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I CAPI DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, che agli articoli 40 e 40 bis disciplina la contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 19, commi 5 e 5-bis;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'articolo 14, comma 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 12, che inserisce il comma 5-ter all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e prevede che, dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata e che le regioni procedono al dimensionamento sulla base del predetto accordo;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", in particolare l'articolo 1, comma 255 che stabilisce che "Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al «fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici";

Visto l'articolo 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispone che il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e, in particolare, l'articolo 1, comma 558, secondo capoverso, il quale prevede che "Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

Vista il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024 di ripartizione in capitoli della citata legge di bilancio n. 207/2024;

Visto l'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d), e) del C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 7 agosto 2024, che rimette alla contrattazione integrativa nazionale i criteri per la determinazione, la corresponsione ed il riparto per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici;

Visto l'articolo 41 del C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che dispone che a valere sul fondo unico nazionale sono finanziate le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici;

Visto l'articolo 42, comma 5, del C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016- 2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019 che prevede che dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020 venga disapplicato l'articolo 26 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, secondo cui i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, dei Dirigenti scolastici, sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale.

Visto l'art. 6, comma 1, del C.C.N.L. 15 luglio 2010 relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 che, ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità cui è correlata la retribuzione di posizione, individua i criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche;

Visto l'Atto di Indirizzo emanato dal Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, adottato con decreto dipartimentale n. 1621 del 25 giugno 2024, con il quale sono stati indicati i nuovi criteri generali e i parametri numerici per la graduazione delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127 relativo alla dotazione organica dei dirigenti scolastici per il triennio scolastico 2024/2025 - 2026/2027;

Visto l'art. 1, comma 83-sexies, della legge 13 luglio 2015, n. 107, così come modificato dal decreto-legge n. 1/2025 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20/2025;

Visto l'art 2-bis del decreto-legge n. 45/2025 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026";

Vista la Nota 10 giugno 2025, n. 22430 avente oggetto "Attivazione della piattaforma delle "Fasce di Complessità" per l'individuazione della graduazione delle istituzioni scolastiche - determinazione per l'a.s. 2025/2026" che, per quanto riguarda le scuole di nuova istituzione per effetto del dimensionamento della rete scolastica dal 1° settembre 2025, dispone che gli Uffici scolastici regionali provvedano a trasmettere le cinque informazioni non ricavabili dai dati a sistema;

Visti i dati estratti ed acquisiti dal sistema informativo del ministero dell'istruzione e del merito, al termine della procedura di trasmissione predetta, come validata dai direttori generali degli uffici scolastici regionali;

Considerati i punteggi complessivamente attribuiti alle singole istituzioni scolastiche in esito alla predetta rilevazione dei dati, nonché ai dati presenti al sistema informativo del Ministero per l'a.s. 2025/2026;

DECRETANO

Art. 1 -

1. Per l'anno scolastico 2025/2026, tenuto conto sia dei dati dell'organico di diritto sia dei dati relativi ai criteri individuati con il decreto dipartimentale n. 1621 del 25 giugno 2024 acquisiti dal sistema informativo del Ministero, alle istituzioni scolastiche è attribuito un punteggio di complessità, riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Le istituzioni scolastiche, individuate nell'Allegato A sono inserite in tre fasce di complessità secondo i seguenti range di punteggio:

• Fascia A da 53 punti in poi

• Fascia B da 32 a 52 punti

• Fascia C fino a 31 Punti.

Allegato A -

Allegato