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Ordinanza M.I.M. 09.01.2025, n. 3

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

Formula iniziale

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la legge 1° ottobre 2024, n. 150 recante "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati", che modifica e integra gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

Visto in particolare, il novellato articolo 2, comma 1 del citato decreto legislativo n. 62/2017, che prevede che "a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.";

Visto altresì, il novellato comma 5 del citato articolo 2, che prevede che "la valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.";

Visto il comma 2 bis dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 62/2017, che prevede che nella scuola secondaria di primo grado l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nello scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59" e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 gennaio 2024, n. 14, recante "Adozione dei modelli di certificazione delle competenze";

Attesa la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a) della citata legge 1° ottobre 2024, n. 150, una ordinanza che definisca le modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, espressa attraverso giudizi sintetici, correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti nonché per la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 6 novembre 2024;

Visto il parere espresso dal CSPI, approvato nella seduta plenaria n. 136 del 18 novembre 2024;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:

- la richiesta di rinominare e rimodulare i due giudizi sintetici "sufficiente" e "non sufficiente" con altre formulazioni più funzionali al miglioramento degli apprendimenti, in quanto si ritiene necessario mantenere coerenza e chiarezza nella scelta della scala valoriale;

- la richiesta di assegnare il giudizio sintetico agli obiettivi di apprendimento disciplinari significativi anziché all'intera disciplina o ad aree disciplinari, per esigenze di chiarezza e semplificazione consentendo, comunque, alle istituzioni scolastiche di inserire nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento dei singoli periodi valutativi, senza attribuire a ciascuno di tali obiettivi uno specifico giudizio sintetico;

- la richiesta di rendere facoltativo e integrabile l'Allegato A, in quanto si ritiene necessario garantire l'uniformità delle procedure valutative a livello territoriale, consentendo, comunque, alle istituzioni scolastiche di declinare la descrizione dei giudizi sintetici per le singole discipline e per i vari anni di corso;

- la richiesta di prevedere, per la scuola secondaria di primo grado, che il voto di comportamento non concorra all'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, in quanto il novellato comma 5 dell'articolo 2 del Decreto valutazione prevede la non ammissione in caso di attribuzione, nello scrutinio finale, di un voto di comportamento inferiore a sei decimi;

- la richiesta di accompagnare l'ordinanza ministeriale con Linee guida, in quanto il passaggio dal giudizio descrittivo al giudizio sintetico semplifica le procedure di valutazione e non necessita di ulteriore documentazione esplicativa ed esemplificativa;

Vista la richiesta di acquisizione di ulteriore parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione trasmessa in data 21 dicembre 2024 a seguito della riformulazione dell'Allegato A;

Visto il parere espresso nella seduta plenaria n. 139 del 30 dicembre 2024, con il quale il CSPI fa rinvio alle argomentazioni di cui al parere n. 136 del 18 novembre 2024, pur valutando che l'Allegato A ha maggiormente dettagliato la descrizione dei giudizi sintetici;

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