Ordinanza M.I.M. 09.01.2025, n. 3
1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
2. I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:
a) ottimo
b) distinto
c) buono
d) discreto
e) sufficiente
f) non sufficiente
3. Le istituzioni scolastiche possono riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto per ciascuna disciplina.
4. Al fine di garantire efficacia comunicativa, trasparenza e tempestività della valutazione del percorso scolastico, le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l'uso del registro elettronico, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie.
5. La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione.
6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999, elaborano i criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa, declinando, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curricolo la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell'Allegato A alla presente ordinanza.
7. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione.
8. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa sono disciplinati dall'articolo 2, commi 3 e 7 del Decreto valutazione.