Decreto M.I.M. 17.01.2025, n. 6
Formula iniziale
Premessa
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis, lettera e);
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-bis, laddove dispongono che, ai fini dell'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e della definizione dei relativi compiti, nonché della distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tale previsione si applica anche in deroga all'eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero, nonché con riguardo agli articoli 3, 5, 49, 50, 51, 75, comma 3, relativi all'organizzazione del Ministero per dipartimenti, alle attribuzioni dello stesso alla sua articolazione periferica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 19, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il quale, in particolare, all'art. 1, lettera e), con riferimento al «Ministero dell'istruzione», introduce la nuova denominazione di «Ministero dell'istruzione e del merito»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'art. 8, comma 1, che dispone l'istituzione, presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, di una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, l'art. 24, comma 5, il quale ha disposto che, per garantire una più efficace attuazione degli interventi del PNRR, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti e nelle more del regolamento di organizzazione, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2021, n. 284, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha istituito, presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale deputata a dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che ha individuato gli uffici di livello dirigenziale non generale da porre alle dipendenze dell'Unità di missione del PNRR;
Visto l'art. 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'art. 44, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successivamente modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, art. 16, con cui è stata istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, che opera alle dirette dipendenze del Ministro;
Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 16-bis che specifica che a supporto della Scuola opera una segreteria tecnica in raccordo con il competente dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca»;
Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, il quale prevede che «all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei capi dei Dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis , lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208»;
Ritenuto necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito (d'ora in poi, Ministero) e per la definizione dei relativi compiti;
Vista la proposta di articolazione organizzativa formulata dai capi dei Dipartimenti del Ministero;
Preso atto dell'informativa resa alle organizzazioni sindacali nel corso del confronto avvenuto il 20 dicembre 2024;
Acquisiti i pareri favorevoli del Comitato unico di garanzia e dell'Organismo paritetico per l'innovazione, rispettivamente in data 7 gennaio 2025 e 8 gennaio 2025;
Adotta
il seguente decreto: