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Ordinanza M.I.M. 28.02.2025, n. 37

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2025/2026.

Art. 1 - Campo di applicazione dell'ordinanza e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2025/2026 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, sottoscritta in data 29 gennaio 2025 (di seguito, "CCNI 2025").

2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario diocesano e il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento, l'autorità scolastica può eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.

3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa tra il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2024/2025, abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2024/2025, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente.

7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI 2025, in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda, il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall'a.s. 2013-2014 mentre, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'articolo 10, comma 4 della presente ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall'a.s. 2009-2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del citato CCNI 2025, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per la mobilità dell'anno scolastico 2025/2026 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio, qualora quest'ultima risulti disponibile negli anni scolastici del decennio successivo al suddetto provvedimento di utilizzazione, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell'infanzia.

9. Le tabelle allegate al CCNI 2025 sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

10. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del MIM nell'apposita sezione Mobilità e sui siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle istituzioni scolastiche.

11. L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2025 è riconosciuta la precedenza nei trasferimenti, alle condizioni, con i requisiti e secondo l'ordine di priorità previsti dalla medesima disposizione, agli insegnanti di religione cattolica in qualità di:

A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;

B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del CCNI 2025, tutti gli insegnanti di religione cattolica che beneficiano della precedenza di cui al precedente periodo sono esclusi dalla graduatoria per l'individuazione del personale in soprannumero di cui all'art. 10, comma 4, della presente ordinanza.