Nota M.I.M. 17.12.2025, prot. n. 6640
Trasmissione Linee guida per l'istruzione parentale.
Al fine di garantire uniformità e trasparenza di procedure in merito all'istituto dell'istruzione parentale, quale modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato redatto il documento recante le Linee guida per l'istruzione parentale, che si trasmette con la presente.
Scopo del documento è quello di mettere a disposizione dei genitori (o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) e delle istituzioni scolastiche un testo di riferimento sul tema dell'istruzione parentale di facile e pronta consultazione. Esso contiene, oltre a una sintesi delle principali norme riguardanti l'argomento, indicazioni operative per adempiere al dettato normativo relativo all'obbligo di istruzione evitando incertezze procedurali e prassi difformi sul territorio nazionale, nonché per prevenire il sorgere di incomprensioni e criticità tra scuole e famiglie che possono sfociare in contenzioso.
Allegato -LINEE GUIDA PER L'ISTRUZIONE PARENTALE
Premessa
Con la locuzione "istruzione parentale", altrimenti detta scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education, si intende l'attività di istruzione svolta direttamente dai genitori (ovvero da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) o da persona da loro delegata. Si intende svolta in regime di istruzione parentale anche la frequenza di scuole non statali non paritarie iscritte negli albi regionali.
Si tratta di una delle modalità riconosciute dalla normativa per adempiere l'obbligo di istruzione, che riguarda l'istruzione impartita per almeno 10 anni. Tale obbligo inizia con la scuola primaria e si assolve nel sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e paritarie, ovvero attraverso l'istruzione parentale.
Dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l'obbligo di istruzione si assolve nelle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) organizzati dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dagli istituti professionali in sussidiarietà;
- sottoscrizione, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato;
- istruzione parentale.
L'istruzione parentale si configura come un diritto costituzionalmente garantito alle famiglie, che, assumendosi direttamente la responsabilità educativa nei confronti dei propri figli, possono provvedere direttamente alla loro istruzione.
Per tutelare il diritto dei minori di ricevere un'istruzione adeguata e di qualità, nel rispetto delle finalità educative previste dall'ordinamento italiano, la piena libertà educativa riconosciuta alle famiglie trova un bilanciamento nella previsione di strumenti di verifica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, consistenti nello svolgimento di un esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria, che ha lo scopo di accertare l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.
La normativa di riferimento
Il fondamento giuridico primario dell'istruzione parentale si ritrova nell'art. 30 della Costituzione, che recita: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. [...]".
L'art. 34 della Costituzione ricorda, in tema di obbligo di istruzione, che "[...] La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi."
L'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1949 sottolinea quanto segue:
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
2. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
3. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
4. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
L'art. 111 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dedicato alle modalità di adempimento dell'obbligo scolastico, riporta che
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
Quest'ultima disposizione è ripresa dall'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, che definisce le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, in cui si riporta che "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli".
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000 sottolinea all'art. 14, comma 3, che "La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio".
L'art. 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 disciplina l'adempimento dell'obbligo di istruzione e chiarisce quanto segue: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. [...] L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 dedica l'articolo 23 specificamente all'istruzione parentale, disponendo che "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione". L'articolo 10, comma 3, inoltre, riporta che "In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria".
Da ultimo, il decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218 disciplina gli esami di idoneità e in più passaggi richiama gli aspetti operativi riferiti all'istruzione parentale, ricordando sia per il primo sia per il secondo ciclo di istruzione che "Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione".
Nelle consuete circolari annuali per le iscrizioni il Ministero dell'istruzione e del merito richiama gli adempimenti cui i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono attenersi per potersi avvalere dell'istruzione parentale.
Va infine ricordato il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni con la legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha introdotto nuove misure in tema di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni (che prevedono la reclusione fino a due anni) nei confronti dei responsabili.
Indicazioni per i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)
Se i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) intendono avvalersi dell'istruzione parentale come modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione provvedendo essi stessi all'istruzione dei minori o tramite persona da loro delegata, devono attenersi, per ogni anno scolastico di riferimento, ad una serie di adempimenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma:
- entro il termine stabilito annualmente per la presentazione delle domande di iscrizione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono congiuntamente presentare al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza (che assume il ruolo di scuola vigilante) una comunicazione preventiva, in forma cartacea, a cui devono essere allegati:
a) la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all'istruzione dei propri figli;
b) il progetto didattico-educativo di massima che si intende far seguire al minore in corso d'anno, predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d'esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità.
- solo in casi eccezionali, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d'anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti;
- la comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, deve essere rinnovata nei termini previsti, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell'istruzione parentale, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento per l'idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l'idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare la domanda di iscrizione all'esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest'ultimo caso i genitori, responsabili dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d'esame, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell'assolvimento. Alla domanda deve essere allegato il progetto didattico-educativo (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) svolto nel corso dell'anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d'esame. Al riguardo, si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l'esame di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) di massima al momento della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione;
- nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, entro il 20 marzo i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare per conto dei propri figli domanda di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.
In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione. Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.
Indicazioni per le istituzioni scolastiche
Dal momento della ricezione della comunicazione preventiva da parte dei genitori (o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) relativa alla decisione di avvalersi dell'istruzione parentale, la scuola è tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo di istruzione del minore e a mettere in atto tutte le misure funzionali allo scopo, garantendo una corretta gestione amministrativa e un adeguato supporto informativo.
Il dirigente scolastico della scuola vigilante prende atto della scelta espressa dai genitori di avvalersi dell'istruzione parentale nell'esercizio di un diritto loro riconosciuto, senza entrare nel merito della richiesta (salvo verificare che la comunicazione sia formalmente corretta) e senza la necessità di rilasciare alcun atto formale di autorizzazione. Non deve essere richiesta alcuna documentazione aggiuntiva a supporto della dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all'istruzione dei minori (a titolo esemplificativo, documentazione relativa a titoli di studio dei genitori, curricula, dati reddituali o ISEE). Nel caso in cui il progetto didattico-educativo allegato alla comunicazione preventiva risulti
significativamente incoerente e non conforme rispetto a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, in ottica collaborativa e al fine di garantire il diritto del minore ad un'istruzione di qualità, la scuola vigilante può consigliare le opportune regolazioni.
Il dirigente scolastico provvede, quindi, a informare i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale), per iscritto, in merito agli adempimenti cui sono tenuti per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (presentazione ogni anno della domanda di iscrizione agli esami di idoneità e partecipazione agli stessi, rinnovo della comunicazione preventiva nei termini previsti nel caso vogliano continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale).
La scuola vigilante provvede a registrare correttamente la scelta effettuata dai genitori (o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) nel sistema informativo del Ministero (SIDI).
È lasciata libera scelta ai genitori di individuare l'istituzione scolastica presso cui far svolgere gli esami di idoneità. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami devono aggiornare prontamente l'anagrafe nazionale degli alunni nel SIDI inserendo l'esito dell'esame, per consentire il monitoraggio efficace del percorso educativo e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione da parte dei soggetti preposti alle opportune verifiche. Si evidenzia che la scuola prescelta come sede d'esame (se diversa dalla scuola vigilante) diventa corresponsabile rispetto alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Nel caso in cui l'esame di idoneità venga svolto in un'istituzione scolastica diversa da quella vigilante, si sottolinea l'opportunità di un tempestivo scambio di informazioni tra le due scuole interessate. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione all'esame di idoneità la scuola prescelta come sede d'esame ne dà comunicazione alla scuola vigilante (indipendentemente dal fatto che analogo onere di comunicazione sia a carico delle famiglie). Parimenti, dopo lo svolgimento dell'esame di idoneità, la scuola sede d'esame procede ad inserire gli esiti nel SIDI e a comunicare le risultanze alla scuola vigilante.
In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità nei tempi previsti, è onere della scuola vigilante sollecitarne la presentazione, stabilendo anche un termine entro il quale provvedere. Decorso inutilmente il termine fissato, il dirigente scolastico provvede a segnalare l'inadempimento al Sindaco del comune di residenza del minore, organo preposto alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, per quanto di competenza, unitamente al dirigente scolastico medesimo.
Lo svolgimento degli esami di idoneità
Come detto sopra, i minori che assolvono l'obbligo di istruzione avvalendosi dell'istruzione parentale impartita direttamente dai genitori o da persona da loro delegata devono sostenere annualmente presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli esami di idoneità, allo scopo di accertare l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.
In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i minori sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. Non è possibile svolgere esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore della scuola non statale non paritaria frequentata o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami.
Gli esami si svolgono secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218, cui si rimanda per ogni approfondimento, che per comodità si sintetizzano di seguito.
Esami di idoneità a classi del primo ciclo di istruzione
- I genitori dei minori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno;
- nel caso di minori con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi durante l'esame di idoneità delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) allegano alla domanda copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato;
- l'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica;
- la commissione per gli esami di idoneità è nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti;
- per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno;
- per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato;
- l'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si articola in:
- prova scritta relativa alle competenze linguistiche
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche
- colloquio
- l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola in:
- prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- prova scritta di matematica
- prova scritta di inglese
- colloquio pluridisciplinare
- le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico- educativo, redatto in maniera conforme alle Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione, e il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presenti, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento;
- l'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.
Esami di idoneità a classi del secondo ciclo di istruzione
- I genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) presentano, entro il termine fissato dalle singole istituzioni scolastiche, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di secondo grado al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente alla programmazione seguita nel corso dell'anno;
- nel caso di minori con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi durante l'esame delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) allegano alla domanda copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato;
- l'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica. Il dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo;
- la commissione per gli esami di idoneità è nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche ed è formata da docenti che rappresentano tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità, sulle quali il candidato deve sostenere gli esami. Nel caso di minori con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno;
- all'inizio della sessione d'esami ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami;
- gli esami di idoneità sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione nelle discipline oggetto di verifica;
- per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali;
- l'esame di idoneità è superato se il candidato consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.
Una volta assolto l'obbligo di istruzione, non è più richiesto lo svolgimento annuale degli esami di idoneità, a meno che uno studente non desideri iscriversi ad una scuola statale o paritaria.
Esami conclusivi dei cicli di istruzione e istruzione parentale
Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione
In luogo dell'esame di idoneità alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, il minore in istruzione parentale sostiene l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidato/a privatista, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, cui si rimanda per ogni informazione di dettaglio.
Entro il 20 marzo dell'anno di riferimento i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, che può essere anche diversa rispetto a quella prescelta come scuola vigilante. Requisito di ammissione all'esame di Stato è la partecipazione alle prove nazionali standardizzate predisposte da INVALSI, che si svolgono entro il mese di aprile presso l'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta come sede d'esame.
Esami di maturità
Una volta assolto l'obbligo di istruzione, è possibile sostenere l'esame di maturità in qualità di candidati esterni, secondo le modalità descritte nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e nelle annuali ordinanze relative alla definizione delle modalità di svolgimento dell'esame.
Si precisa che ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 62/2017 sono ammessi a sostenere l'esame di maturità in qualità di candidati esterni coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi degli anni per i quali non siano in possesso dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
Si evidenzia che l'ammissione all'esame di maturità dei candidati esterni è subordinata alla partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili alla Formazione scuola-lavoro (ex PCTO), come definite dal decreto ministeriale 12 novembre 2024, n. 226.
Con riferimento a queste ultime, si sottolinea che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 226/2024, il consiglio della classe dell'istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è assegnato, dinanzi alla quale sarà sostenuto l'esame preliminare, accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, delle attività di Formazione scuola-lavoro (ex PCTO) e delle attività assimilabili ad esse, ed esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi (devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di maturità) e di competenze acquisite, da comunicare almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare al candidato esterno, con modalità individuate dall'istituzione scolastica. Nel caso in cui dal citato parere risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. n. 226/2024, il candidato esterno non è ammesso all'esame preliminare.