IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 31.12.2025, n. 200

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (G.U. 31.12.2025, n. 302)

Art. 8 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, relativo alla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.

4. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla possibilità di rinnovare gli incarichi presso la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR, le parole: «per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5-bis. Nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, limitatamente all'anno 2026, i limiti di spesa dei crediti d'imposta di cui agli articoli 15 e 19 della citata legge n. 220 del 2016 possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della suddetta legge n. 220 del 2016. L'incremento di cui al primo periodo non può, comunque, superare il limite massimo complessivo del finanziamento degli interventi previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220 del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016.

5-ter. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo nazionale di fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, le parole: «Fondazione Museo di fotografia contemporanea» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Museo nazionale di fotografia» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5-quinquies. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, concernente l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, le parole: «Entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinquantaquattro mesi».