Decreto legge 31.12.2025, n. 200
1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attività negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si applicano anche per gli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.
2-bis. Al fine di assicurare, in relazione al regime di accertamento della rappresentatività previsto dai commi 1 e 2, la corretta applicazione dei criteri di ripartizione dei permessi sindacali relativi all'anno 2025, qualora sia accertato che, nel medesimo anno, un'organizzazione sindacale si sia discostata per eccesso dal contingente dei permessi sindacali ad essa spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, l'eccedenza è compensata mediante detrazione dal monte ore attribuito alla medesima organizzazione per l'anno 2026.