Decreto legge 31.12.2025, n. 200
1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
1-bis. Al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini e di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, in favore del comune di Pietrelcina è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 130.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 498, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico-ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026.
3. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».
3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».