CCNL ARAN 23.12.2025
SEZIONE AFAM
Titolo I - Relazioni sindacali
1. La contrattazione collettiva integrativa per le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) a livello di Istituzione, tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio di amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale.
2. È esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1.
3. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
a2) i criteri generali di ripartizione del fondo di cui all'art. 72 del CCNL 16/02/2005 tra i singoli Istituti, nel rispetto della disciplina ivi prevista; a3) i criteri generali per le utilizzazioni annuali del personale in particolari situazioni di bisogno;
a4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definite dall'amministrazione;
a5) i criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio
a6) l'individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l'accesso alle figure di accompagnatore, modello vivente, tecnico di laboratorio;
b) a livello di Istituzione:
b1) i criteri generali per l'utilizzazione del fondo d'istituto;
b2) i criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi);
b3) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
b4) le modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali - assemblea, affissione all'albo e utilizzo dei locali -, fermi restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali disciplinate dal medesimo CCNQ;
b5) i criteri per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
b6) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
b7) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
b8) gli importi dell'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 161 (indennità di specifiche responsabilità) del CCNL 18/01/2024;
b9) i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto.
4. È inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti e con le modalità ivi previste.
5. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, punti a1), a3), a4), a5), a6), b4), b5), b6), b7) e b9).
6. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, punti a2), b1), b2), b3) e b8).
7. Fermi restando i termini di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), commi 6 e 7:
- la sessione negoziale di contrattazione collettiva integrativa avente ad oggetto il contratto integrativo triennale è avviata entro il 15 novembre del primo anno accademico di riferimento e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 e 7, non può comunque protrarsi oltre il 31 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo;
- la sessione negoziale di contrattazione collettiva integrativa avente ad oggetto le materie oggetto di contrattazione annuale è avviata entro il 15 novembre dell'anno accademico di riferimento e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 e 7, non può comunque protrarsi oltre il 31 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo.
8. Sono oggetto di confronto:
a) a livello nazionale:
a1) l'integrazione dei criteri per la mobilità del personale docente tra le Istituzioni, nel rispetto dei seguenti principi:
- adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale;
- valutazione della domanda di formazione per ciascun insegnamento; a2) criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 165 (Norme di prima applicazione) del CCNL 18/01/2024;
a3) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell'Area delle Elevate Qualificazioni;
a4) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell'Area delle Elevate Qualificazioni;
a5) i criteri generali per l'attuazione della didattica a distanza.
b) a livello di Istituzione:
b1) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro ed i criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni;
b2) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto;
b3) le linee generali dei piani per la formazione del personale.
9. I soggetti sindacali di cui al comma 1, lett. a), ricevono, a richiesta, la sola informazione sullo stato di attuazione del processo di riforma delle Istituzioni.
10. I soggetti sindacali di cui al comma 1, lett. b), ricevono, a richiesta, la sola informazione su:
a) i dati relativi alla distribuzione degli organici e ai contratti atipici.
b) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 17 del CCNL 4/08/2010 precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato ed il numero dei lavoratori coinvolti, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
11. Il presente articolo abroga l'art. 149 del CCNL 18/01/2024.