CCNL ARAN 23.12.2025
SEZIONE ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Titolo II - Trattamento economico sezione ricerca
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, per il personale IV-VIII ciascun Ente può ulteriormente incrementare in misura variabile di anno in anno le risorse dei Fondi di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL 7/10/1996, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario di tali fondi. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il 2025), per l'anno 2026 le risorse dei fondi di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL 7/10/1996 possono essere incrementate dei risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato dei livelli IV - VIII in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai competenti organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del valore del predetto fondo determinato per l'anno 2016.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, per il personale dei livelli I-III ciascun Ente può ulteriormente incrementare, in misura variabile di anno in anno, le risorse destinate al finanziamento degli istituti del trattamento economico accessorio di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 21/02/2002 - biennio 2000-2001, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario di tali risorse. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il 2025), per l'anno 2026 le risorse destinate al finanziamento degli istituti del trattamento economico accessorio di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 21/02/2002 - biennio 2000-2001 possono essere incrementate dei risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato dei livelli I - III in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai competenti organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del valore del predetto fondo determinato per l'anno 2016.