CCNL ARAN 23.12.2025
SEZIONE UNIVERSITÀ E AZIENDE OSPEDALIERO UNIVERSITARIE
Titolo II - Trattamento economico sezione università
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del Lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 832 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), le risorse del presente Fondo possono essere incrementate dei risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai competenti organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del valore del predetto fondo determinato per l'anno 2016.