CCNL ARAN 23.12.2025
SEZIONE UNIVERSITÀ E AZIENDE OSPEDALIERO UNIVERSITARIE
Titolo II - Trattamento economico sezione università
1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati nel CCNL del 18/01/2024 dalla tabella E2.2 e, per i Collaboratori ed esperti linguistici, dall'art. 2, comma 3, del contratto relativo alla sequenza contrattuale sui collaboratori ed esperti linguistici (art. 178, comma 1, lett. d del CCNL 18/1/2024), sono incrementati:
- per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021;
- per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021;
- con decorrenza dall'1/1/2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella B1.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, terzo alinea, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze di cui all'allegata Tabella B2.
3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dall'1/1/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023 costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.