Decreto legge 11.04.2025, n. 48
Capo III - Misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 192:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400»;
2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni»;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno»;
b) alla tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis, il capoverso Art. 192 è sostituito dal seguente:
Art. 192 | Comma 6 | 3 |
Comma 6 bis, primo periodo | 5 | |
Comma 6 bis, secondo periodo | 10 | |
Comma 7 | 10 |